IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  9-quater  della  legge  19  luglio  1993, n. 236, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  nella  parte  in  cui  prevede  il  pensionamento anticipato di
anzianita' in favore dei dipendenti dei partiti politici;
  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195,  recante:  "Contributo  dello
Stato   al   finanziamento   dei   partiti  politici",  e  successive
modificazioni, che individua i partiti che  possono  beneficiare  del
prepensionamento;
  Vista  la  comunicazione, ricevuta in data 14 dicembre 1993, con la
quale la  direzione  del  Partito  della  rifondazione  comunista  ha
trasmesso  l'elenco  dei soggetti che hanno esercitato la facolta' di
accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianita',  con
allegate le domande dei lavoratori stessi;
  Viste  la  dichiarazioni  di responsabilita' rilasciate del Partito
della rifondazione comunista  a  corredo  delle  singole  domande  di
prepensionamento,  dalle  quali  risulta  l'esistenza e la durata del
rapporto alle proprie dipendenze dei lavori interessati;
                               Decreta:
  Con decorrenza 1  gennaio  1994  sono  ammessi  a  beneficiare  del
trattamento  di  pensione  anticipata di anzianita' i soggetti di cui
all'elenco allegato, che forma
parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da  parte
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, del possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1994
                                                  Il Ministro: GIUGNI