IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  27 ottobre 1993, n. 424, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325,  recante
elargizione  a  favore  dei  cittadini  vittime  di incidenti occorsi
durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate ed, in
particolare, l'art. 4 del predetto decreto-legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Modalita' e termini
  1. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del  decreto-legge  27
agosto  1993,  n.  325,  convertito  con modificazioni dalla legge 27
ottobre 1993, n. 424, sono liquidate  a  domanda  degli  interessati,
redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato A per
gli aventi diritto - allegato B per gli aventi causa) che fanno parte
integrante del presente decreto.
  2.  La  domanda,  corredata  dalla  documentazione  indicata  negli
allegati suddetti deve essere presentata al Ministero della difesa  -
Direzione generale delle pensioni entro cinque anni:
    a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 325/1993,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  424/1993,  per  gli
incidenti verificatisi anteriormente a detta data;
    b)  dalla  data  dell'incidente  per  gli   eventi   verificatisi
successivamente  alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge n.  325/1993,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
424/1993.
  3.  Qualora  la  domanda  stessa  venga  spedita  a  mezzo  lettera
raccomandata, si considera presentata nel  giorno  in  cui  e'  stata
consegnata all'ufficio postale.