IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
   Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge  10
febbraio 1992, n. 165;
   Visto  il  decreto del Ministro della marina mercantile 9 novembre
1982 concernente le  modalita'  tecniche  per  la  concessione  degli
interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
   Visti  i  decreti del Ministro della marina mercantile 18 febbraio
1985 e 12 giugno 1985 recanti modifiche ed integrazioni  al  suddetto
decreto 9 novembre 1982;
   Considerato  che  nella  riunione  del  26 luglio 1993 il Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche
del mare, di cui all'art. 3 della legge n. 41/1982, ha  elaborato  il
quarto  Piano  nazionale  della  pesca  marittima e dell'acquicoltura
nelle acque marine e salmastre 1994-96;
   Considerato che il predetto Piano e' stato approvato dal  Comitato
interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 30
novembre 1993;
   Considerato che il quadro finanziario per la realizzazione del Pi-
ano,  ammontante  a  lire  305.000  milioni corrisponde a quanto allo
scopo previsto dal disegno di legge per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994);
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Al   fine   di   promuovere   lo   sfruttamento   razionale  e  la
valorizzazione delle  risorse  biologiche  del  mare  attraverso  uno
sviluppo  equilibrato  della  pesca  marittima e dell'acquicoltura in
acque marine e salmastre e' adottato il quarto Piano nazionale  della
pesca  marittima  e  dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre
1994-96 allegato al presente decreto.
   Per l'attuazione del Piano sono utilizzati:
     1) gli stanziamenti resi  disponibili  dalla  legge  finanziaria
1994  e  dalla legge di finanziamento del Piano il cui onere trovera'
copertura nell'accantonamento previsto dalla tabella A allegata  alla
medesima legge finanziaria;
     2)  le  somme  disponibili  sul  Fondo  centrale  per il credito
peschereccio alla data del 31 dicembre 1993 provenienti dal pagamento
delle rate scadute di ammortamento dei mutui.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1994
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 1