AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15
maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993,  n.
359". I DD.LL. n. 54/1993, n. 143/1993, n. 232/1993 e n. 359/1993, di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio  1993,  n.
166 del 17 luglio 1993, n. 217 del 15 settembre 1993, e n. 268 del 15
novembre 1993).
                               Art. 1.
               Sezioni regionali della Corte dei conti
  1.  In tutte le regioni sono istituite (( ove non gia' esistenti ))
sezioni giurisdizionali della  Corte  dei  conti  con  circoscrizione
estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.
  2.  Nella  regione  Trentino-Alto  Adige sono istituite due sezioni
giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e
con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.
  3.  A  tutte  le  sezioni, (( comprese quelle gia' istituite, )) si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5,  6,  9  e  11
della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (a) .
  4.  Le  sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non
gia' costituite, vengono insediate entro sette  mesi  dalla  data  di
entrata   in   vigore   del  presente  decreto.  Entro  venti  giorni
dall'insediamento, sono trasmessi  a  ciascuna  sezione  regionale  i
fascicoli  dei  processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a
giudicare, fatta eccezione per i giudizi per  i  quali  risulti  gia'
fissata l'udienza.
(( 4-bis. Della ricezione dei fascicoli e' data comunicazione alle ))
(( parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della       ))
(( segreteria della sezione.                                       ))
  5.   ((  Avverso  ))  le  sentenze  delle  sezioni  giurisdizionali
regionali in materia di contabilita' pubblica  e'  ammesso  l'appello
alle  sezioni  giurisdizionali  centrali,  che  giudicano  con (( tre
magistrati. )) L'appello  e'  proponibile  nel  termine  di  sessanta
giorni  decorrenti,  per il procuratore generale e per il procuratore
regionale competente per territorio, dalla pubblicazione  e,  per  il
convenuto, dalla notificazione della sentenza.
  6.  Tutti  i  giudizi  relativi  ai  residenti  all'estero  sono di
competenza della sezione regionale del Lazio.
  7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui  conflitti
di  competenza  e  sulle  questioni di massima deferite dalle sezioni
giurisdizionali  centrali  o  regionali,  ovvero  a   richiesta   del
procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte
dei  conti  o  da  un presidente di sezione e giudicano con (( cinque
magistrati )) . Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un
numero di consiglieri determinato dal consiglio di  presidenza  della
Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.
  8.   Dalla   data   di   insediamento   dell'ultima  delle  sezioni
giurisdizionali regionali, sono soppresse la  sezione  III  ordinaria
per  le  pensioni  civili,  la  sezione  IV ordinaria per le pensioni
militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le  pensioni
di   guerra.   Tali   sezioni   continuano   a  funzionare  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658  (a)  .  In  ogni
caso  a  decorrere  dal (( 1 gennaio 1995 )) le predette sezioni sono
soppresse e  i  giudizi  di  competenza  di  sezioni  giurisdizionali
regionali   non   ancora   insediate  sono  attribuiti  alla  sezione
giurisdizionale regionale del Lazio.
  9. Alle esigenze  di  magistrati  per  le  sezioni  giurisdizionali
regionali  e  per  gli  uffici  del procuratore regionale provvede il
consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione
su  domanda  degli  interessati.  Altri  magistrati  potranno  essere
assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore
a  due  anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due
anni, alle occorrenze delle sezioni  e  delle  procure  regionali  si
provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio.
  10.  L'articolo  42  della  legge  10  febbraio 1953, n. 62 (b), e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 42 (( (Posizione dei funzionari membri della commissione).  -
))  I  membri  effettivi  della  commissione di controllo di cui alla
lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo  di
servizio presso l'amministrazione cui appartengono.".
  11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle
procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (c).
 
             (a)  La  legge  n.  658/1984  istituisce in Cagliari una
          sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte
          dei conti. Si trascrive il testo dei relativi  articoli  2,
          3, 5, 6, 9 e 11:
             "Art.  2.  -  Sono  attribuiti  alla  sezione  di cui al
          precedente articolo, in  base  alle  norme  e  ai  principi
          concernenti  l'attivita'  giurisdizionale  della  Corte dei
          conti:
               a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi
          a istanza di parte  in  materia  di  contabilita'  pubblica
          riguardanti  i  tesorieri e gli altri agenti contabili, gli
          amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle
          province, dei comuni e  degli  altri  enti  locali  nonche'
          degli enti regionali;
               b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi
          a  istanza  di  parte riguardanti gli agenti contabili, gli
          amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e
          organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o  uffici
          nella  regione,  quando  l'attivita'  di  gestione  di beni
          pubblici  si  sia   svolta   nell'ambito   del   territorio
          regionale,  ovvero  il  fatto  da cui deriva il danno siasi
          verificato nel territorio della regione;
               c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di
          pensioni, assegni o indennita' civili, militari e di guerra
          a carico  totale  o  parziale  dello  Stato  o  degli  enti
          pubblici   previsti  dalla  legge,  quando  il  ricorrente,
          all'atto della presentazione del  ricorso  o  dell'istanza,
          abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
               d)  altri  giudizi  interessati  la regione in materia
          contabile  e  pensionistica  attribuiti   o   che   saranno
          attribuiti  dalla  legge alla giurisdizione della Corte dei
          conti.
            Nei giudizi di cui alle lettere c)  e  d),  limitatamente
          alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il
          vice procuratore generale presso di essa possono richiedere
          agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione,
          i  pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai
          fini dei necessari accertamenti in ordine  alle  infermita'
          denunciate dai ricorrenti".
             "Art.  3.  -  I conti dei tesorieri e degli altri agenti
          contabili della regione, delle province, dei comuni e degli
          altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla
          segreteria della  sezione  giurisdizionale  entro  sessanta
          giorni   dalla   data  dell'avvenuta  fase  di  verifica  o
          controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.
             Pervenuto il conto, il  segretario  ne  da'  notizia  al
          presidente   della   sezione   che  designa  il  magistrato
          relatore".
             "Art. 5. - La sezione  giurisdizionale  giudica  con  un
          numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione
          o   il   consigliere   anziano   incaricato  di  tenere  la
          presidenza.
             Presso la sezione e' istituito un ufficio  del  pubblico
          ministero,  rappresentato  da  un vice procuratore generale
          coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un  ufficio
          di  segreteria  cui e' preposto un funzionario appartenente
          alla carriera direttiva della Corte dei conti".
             "Art. 6. - I giudizi indicati nell'art. 2 sono regolati,
          per  quanto  non previsto nella presente legge, dalle norme
          del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  della  Corte
          dei  conti,  approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
          1214, da quelle del regolamento di procura,  approvato  con
          regio  decreto  13 agosto 1933, n. 1038, nonche' dalle suc-
          cessive modificazioni e integrazioni e  dalle  altre  norme
          che  saranno  emanate  per  regolare i giudizi dinanzi alla
          Corte dei conti.
             Fatto salvo il disposto di cui all'art. 3, fino a quando
          la regione non  avra'  disciplinato  con  prorie  norme  il
          rendimento   dei   conti  dei  propri  tesorieri  e  agenti
          contabili,  si  osservano,  in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello
          Stato".
             "Art.  9.  - Presso la sezione regionale giurisdizionale
          e' costituita una commissione per il  gratuito  patrocinio,
          nominata  ogni  anno con decreto del presidente della Corte
          dei conti e composta:
               a) di un consigliere assegnato alla  sezione,  che  la
          presiede;
               b) di un altro magistrato facente comunque parte di un
          collegio giudicante della sezione stessa;
               c)  di  un  avvocato  patrocinante  avanti la Corte di
          cassazione  designato  dal  consiglio   dell'ordine   degli
          avvocati di Cagliari.
             Esercita  le  funzioni di segreteria il segretario della
          sezione stessa.
             Per ciascun componente sono nominati membri supplenti".
             "Art. 11. - I  giudizi  sulle  materie  attribuite  alla
          competenza  delle  sezioni  a norma dell'art. 2 e seguenti,
          che alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
          siano  in  corso presso le sezioni centrali del contenzioso
          contabile e pensionistico, sono devoluti,  nello  stato  in
          cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non
          sia  stata  emessa  pronuncia interlocutoria o, nel caso di
          giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul
          conto da parte del magistrato relatore".
             (b)  La  legge  n.   62/1953   reca:   "Costituzione   e
          funzionamento degli organi regionali".
             (c)   Il  D.Lgs.  n.  29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421".
          Si trascrive il testo del relativo art. 17, come sostituito
          dall'art. 10 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
             "Art.  17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al
          dirigente  competono  nell'esercizio  dei  poteri  e  delle
          attribuzioni di cui all'art. 3:
               a)  la  direzione, secondo le vigenti disposizioni, di
          uffici  centrali  e  periferici  con   circoscrizione   non
          inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
               b)   la  direzione  e  il  coordinamento  dei  sistemi
          informatico-statistici e del relativo personale;
               c)  l'esercizio  dei  poteri  di  spesa, per quanto di
          competenza, nonche' dei poteri di  gestione  inerenti  alla
          realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
               d)  la verifica periodica del carico di lavoro e della
          produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame  con  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art.  45,  comma 8,
          secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica  sulle
          stesse  materie  riferita  ad  ogni  singolo  dipendente  e
          l'adozione delle iniziative nei  confronti  del  personale,
          ivi  comprese  in  caso  di  insufficiente rendimento o per
          situazione di esubero, le iniziative per  il  trasferimento
          ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
               e)  l'attribuzione  di trattamenti economici accessori
          per  quanto  di  competenza,  nel  rispetto  dei  contratti
          collettivi;
               f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  dei  responsabili dei procedimenti che fanno capo
          all'ufficio e la verifica,  anche  su  richiesta  di  terzi
          interessati,   del  rispetto  dei  termini  e  degli  altri
          adempimenti;
               g) le risposte ai rilievi degli  organi  di  controllo
          sugli  atti  di  propria  competenza  e, ove preposto ad un
          ufficio periferico, le  richieste  di  pareri  agli  organi
          consultivi periferici dell'amministrazione;
               h)  la  formulazione di proposte al dirigente generale
          in ordine anche  all'adozione  di  progetti  e  ai  criteri
          generali di organizzazione degli uffici.
             2.  Il  dirigente preposto agli uffici periferici di cui
          al comma  1,  lettera  a),  provvede  in  particolare  alla
          gestione  del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
          strumentali assegnate a detti uffici  ed  e'  sovraordinato
          agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della
          circoscrizione,  nei  confronti  dei  quali svolge altresi'
          funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza.  Provvede
          inoltre   all'adeguamento  dell'orario  di  servizio  e  di
          apertura al pubblico tenendo conto della specifica  realta'
          territoriale,  fatto  salvo  il disposto di cui all'art. 36
          della   legge   8   giugno   1990,   n.      142,   nonche'
          all'articolazione   dell'orario   contrattuale  di  lavoro,
          previo eventuale esame con le organizzazioni  sindacali  di
          cui  all'art.  45,  comma  8,  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 10".