AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359". I DD.LL. n. 54/1993, n. 143/1993, n. 232/1993 e n. 359/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1993, n. 166 del 17 luglio 1993, n. 217 del 15 settembre 1993, e n. 268 del 15 novembre 1993). Art. 1. Sezioni regionali della Corte dei conti 1. In tutte le regioni sono istituite (( ove non gia' esistenti )) sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. 2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale. 3. A tutte le sezioni, (( comprese quelle gia' istituite, )) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (a) . 4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non gia' costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti gia' fissata l'udienza. (( 4-bis. Della ricezione dei fascicoli e' data comunicazione alle )) (( parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della )) (( segreteria della sezione. )) 5. (( Avverso )) le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilita' pubblica e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con (( tre magistrati. )) L'appello e' proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza. 6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio. 7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con (( cinque magistrati )) . Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario. 8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (a) . In ogni caso a decorrere dal (( 1 gennaio 1995 )) le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio. 9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio. 10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (b), e' sostituito dal seguente: "Art. 42 (( (Posizione dei funzionari membri della commissione). - )) I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.". 11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (c).
(a) La legge n. 658/1984 istituisce in Cagliari una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti. Si trascrive il testo dei relativi articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11: "Art. 2. - Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme e ai principi concernenti l'attivita' giurisdizionale della Corte dei conti: a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali; b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attivita' di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione; c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita' civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione; d) altri giudizi interessati la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi di cui alle lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermita' denunciate dai ricorrenti". "Art. 3. - I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa. Pervenuto il conto, il segretario ne da' notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore". "Art. 5. - La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza. Presso la sezione e' istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui e' preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti". "Art. 6. - I giudizi indicati nell'art. 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonche' dalle suc- cessive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti. Fatto salvo il disposto di cui all'art. 3, fino a quando la regione non avra' disciplinato con prorie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello Stato". "Art. 9. - Presso la sezione regionale giurisdizionale e' costituita una commissione per il gratuito patrocinio, nominata ogni anno con decreto del presidente della Corte dei conti e composta: a) di un consigliere assegnato alla sezione, che la presiede; b) di un altro magistrato facente comunque parte di un collegio giudicante della sezione stessa; c) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari. Esercita le funzioni di segreteria il segretario della sezione stessa. Per ciascun componente sono nominati membri supplenti". "Art. 11. - I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'art. 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore". (b) La legge n. 62/1953 reca: "Costituzione e funzionamento degli organi regionali". (c) Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 17, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3: a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza; b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale; c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale; d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita'; e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione; h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici. 2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10".