Art. 1.
  1.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n.
214 (a), relativo allo sgravio contributivo di  cui  all'articolo  59
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n.  218 (b), e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al
30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui  ai
commi primo e secondo del richiamato articolo 59 (b) dalla misura del
7,50  per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,  n.  151
(c), alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre
1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni (d).
  2. Per i nuovi assunti dal 1› giugno 1993 al 30 novembre  1993,  ad
incremento  delle  unita'  effettivamente  occupate  alla data del 30
novembre  1992,  nelle  aziende  industriali  operanti  nei   settori
indicati  dal  CIPE,  lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59,
comma primo, del testo unico di cui al comma 1  (b)  e'  concesso  in
misura  totale  dei  contributi  posti a carico dei datori di lavoro,
dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo
di un anno dalla data di  assunzione  del  singolo  lavoratore  sulle
retribuzioni  assoggettate  a  contribuzioni  per  il  Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi  1  e  2
trovano  applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,  n.  151
(c).
  4.  Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti
a   provvedere   all'adeguamento   dei   pagamenti   dei   contributi
previdenziali  afferenti  al  mese di giugno 1993 in conseguenza alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede
mediante  parziale  utilizzo  delle  proiezioni  per il medesimo anno
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per  lire  2.355
miliardi  e  dell'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1993.
(( 5-bis. I termini di cui all'articolo 10, commi 2- bis 2- ter,   ))
(( del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con       ))
(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (e), sono     ))
(( differiti al 31 marzo 1994. I soggetti che non abbiano ancora   ))
(( provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva    ))
(( nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono  ))
(( provvedervi mediante versamento in un'unica soluzione entro     ))
(( tale termine )) .                                               ))
_______
             (a)  L'art.  1 della legge n. 214/1991 (Differimento del
          regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno) proroga
          fino a tutto il periodo di paga in  corso  al  30  novembre
          1991  il termine gia' differito al 31 maggio 1991 dall'art.
          2  del  D.L.  21  marzo  1988  n.   86,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo
          allo  sgravio  contributivo  di  cui  all'art. 59 del testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi   del   Mezzogiorno,
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (si veda appresso
          la nota (b)).5
             (b)   L'art.  59  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con   D.P.R.   n.
          218/1978, e' cosi' formulato:
             "Art.  59 ( Sgravio degli oneri sociali ). - A decorrere
          dal periodo di paga successivo a quello in corso alla  data
          del  31  agosto  1968  e fino a tutto il periodo di paga in
          corso alla data del  31  dicembre  1980,  e'  concesso  uno
          sgravio  sul  complesso  dei  contributi  da  corrispondere
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   dalle
          aziende  industriali che impiegano dipendenti nei territori
          indicati dall'art.  1 del presente testo unico.
             Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10
          per   cento   delle    retribuzioni    assoggettate    alla
          contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria contro la
          disoccupazione involontaria corrisposte ai  dipendenti  che
          effettivamente  lavorano nei territori di cui al precedente
          comma,  al  netto  dei  compensi  per  lavoro   considerato
          straordinario  dai  contratti  collettivi  e,  in mancanza,
          dalla legge.
             Il predetto sgravio contributivo si distribuisce  fra  i
          datori  di  lavoro  e  i  lavoratori,  tenuto  conto  della
          percentuale in cui rispettivamente concorrono al  complesso
          dei  contributi  per le assicurazioni sociali obbligatorie,
          nella misura dell'8,50 per  cento  e  dell'1,50  per  cento
          delle retribuzioni.
             Tale  sgravio  e'  elevato  dal 10 al 20 per cento per i
          lavoratori assunti anteriormente al  1›  ottobre  1968  che
          prestino  la  propria  opera  alle  dipendenze della stessa
          azienda alla data del 1› luglio 1972.
             A decorrere dal periodo di paga successivo a  quello  in
          corso  alla  data  del  31  ottobre  1968 e fino a tutto il
          periodo di paga in corso alla data del  31  dicembre  1980,
          alle  aziende  industriali e' concesso un ulteriore sgravio
          contributivo,  nella  misura  del  10   per   cento   delle
          retribuzioni,  calcolate  con  i  criteri di cui al secondo
          comma del presente articolo, corrisposto al solo  personale
          assunto  posteriormente  alla  data del 30 settembre 1968 e
          risultante superiore al numero complessivo  dei  lavoratori
          occupati  dall'azienda  nei  sopra  indicati  territori del
          Mezzogiorno alla  data  medesima,  ancorche'  lavoranti  ad
          orario ridotto o sospesi.
             Ai  fini della determinazione della misura dello sgravio
          aggiuntivo di cui al  precedente  comma,  si  considera  il
          complesso  dei  lavoratori  dipendenti della stessa impresa
          ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri  ed
          altre  unita'  operative svolgenti la propria attivita' nei
          territori anzidetti.
             Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio  alla
          data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla
          data  stessa,  si esclude dalla determinazione della misura
          delle  retribuzioni,  sulle  quali  calcolare   l'ulteriore
          sgravio  contributivo di cui al precedente quarto comma, la
          retribuzione corrisposta ad  uno  dei  lavoratori,  assunti
          dopo  la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino
          a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data
          del 30 settembre 1968.
             A  decorrere  dal  1›  agosto  1971  l'ulteriore sgravio
          contributivo di cui al quinto comma del  presente  articolo
          e'  elevato,  per il personale assunto dal 1› gennaio 1971,
          dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per
          cento si applica sulle retribuzioni relative ai  lavoratori
          assunti  dopo  la  data del 31 dicembre 1970 depennando fra
          questi, in ordine di assunzione, un  numero  di  lavoratori
          pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo
          la stessa data.
             Per  i  nuovi  assunti dal 1› luglio 1976 al 31 dicembre
          1980, l'incremento  delle  unita'  effettivamente  occupate
          alla  data  del  30  giugno  1976 nelle aziende industriali
          operanti nei settori che  saranno  indicati  dal  CIPI,  lo
          sgravio  contributivo  di cui al primo comma e' concesso in
          misura totale dei contributi posti a carico dei  datori  di
          lavoro,  dovuto  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale sino al periodo di paga in  corso  al  31  dicembre
          1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
             Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le
          notizie  e  le  documentazioni  necessarie  a dimostrare il
          diritto   all'applicazione   degli   sgravi   e    l'esatta
          determinazione degli stessi.
             I  datori  di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal
          complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.
             Il datore di lavoro che applichi gli  sgravi  in  misura
          maggiore  di quella prevista a norma del presente articolo,
          sara' tenuto a  versare  una  somma  pari  a  cinque  volte
          l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
             I  proventi  derivanti  all'INPS dall'applicazione delle
          sanzioni previste dal comma precedente sono  devoluti  alla
          gestione   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione
          involontaria.
             Ai fini del versamento all'INPS degli  importi  relativi
          allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980
          ai  sensi  del primo e secondo comma del presente articolo,
          il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  effettuare  -  a
          partire  dall'anno  1977 - operazioni di ricorso al mercato
          finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti
          dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione
          di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche
          o con altri istituti di credito a medio e lungo termine,  a
          cio' autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e
          di  statuto,  oppure  di  emissioni di buoni poliennali del
          Tesoro, o  di  certificati  di  credito.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art.  2, commi dal secondo al nono,
          della legge 4 agosto 1975, n. 394".
             (c) Il D.L. n. 71/1993 reca: "Disposizioni in materia di
          sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno e di fiscalizzazione
          degli oneri sociali". Si trascrive il testo dei commi 1,  4
          e 8 del relativo art.  1:
             "1.  Il  termine di cui all'art. 1 della legge 19 luglio
          1991, n.  214, relativo allo sgravio  contributivo  di  cui
          all'art.  59  del  testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, e' differito fino a tutto
          il periodo di paga in corso al  31  maggio  1993,  con  una
          riduzione  dello  sgravio  generale di cui ai commi primo e
          secondo del richiamato art. 59 dalla misura  dell'8,50  per
          cento  alla  misura  del  7,50  per  cento. Si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12  e  13,
          del  decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e  suc-
          cessive modificazioni ed integrazioni.
             2-3 (Omissis).
             4.    Gli    importi   corrispondenti   alle   riduzioni
          contributive di cui ai commi 1, 2 e 3  sono  versati  dallo
          Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla
          base  di  apposita  rendicontazione,  distinta  per  ambito
          provinciale e per singoli codici di  classificazione  ISTAT
          delle   attivita'  economiche,  redatta  dall'INPS  secondo
          criteri e modalita' stabiliti, entro sessanta giorni  dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente  decreto,  dal  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
          Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del
          bilancio  e della programmazione economica sono determinati
          criteri  per  la  revisione  degli  interventi  a  sostegno
          dell'occupazione,  tenuto  conto  della loro compatibilita'
          con gli indirizzi comunitari.
             5-7 (Omissis).
             8. Gli sgravi contributivi di cui al  presente  articolo
          sono  limitati alle unita' produttive site nei territori di
          cui  al  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed esclusivamente  per  le
          attivita' svolte nei territori medesimi".
             (d)  I commi 9, 10 (come sostituito dall'art. 4 del D.L.
          n. 71/1993 di cui alla precedente nota (c)), 11,  12  e  13
          dell'art.  6 del D.L. n.  338/1989 (Disposizioni urgenti in
          materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione  degli
          oneri  sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di
          finanziamento dei patronati) cosi' dispongono:
             "9.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  non
          spettano per i lavoratori che:
               a)   non   siano   stati   denunciati   agli  istituti
          previdenziali;
               b) siano stati denunciati  con  orari  o  giornate  di
          lavoro  inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con
          retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma
          1;
               c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a
          quelle previste dall'art. 1, comma 1.
             10. Le disposizioni di cui al comma 9  operano  per  una
          durata  pari  ai periodi di inosservanza anche di una delle
          condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per
          cento. Nelle ipotesi di cui alle  lettere  b  )  e  c)  del
          medesimo comma 9 la perdita della riduzione non puo' super-
          are   il   maggiore  importo  tra  contribuzione  omessa  e
          retribuzione non corrisposta.
             11. Per  le  imprese  operanti  nei  territori  indicati
          nell'art.  1  del  testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche  ed
          integrazioni,  e  nell'art.  7  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 9 novembre  1976,  n.  902,  e  successive
          modifiche  ed  integrazioni,  al  fine  di  salvaguardare i
          livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale
          di riallineamento alle  retribuzioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, da verificare semestralmente, puo' essere sospesa,
          anche  temporaneamente,la condizione prevista dalla lettera
          c) del comma 9. Tale sospensione e'  disposta  con  decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  il   Ministro   del   tesoro,   sentite   le
          confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative, nei
          limiti della spesa prevista dal  presente  decreto  per  la
          fiscalizzazione degli oneri sociali.
             12.  Con  salvezza  delle situazioni di cui al comma 11,
          per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni  di  cui  al
          presente  articolo  non  spettano altresi', a decorrere dal
          periodo di paga in corso alla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge di conversione del presente decreto, ai datori
          di  lavoro  che  non  diano  comunicazione   all'INPS   del
          contratto  collettivo  nazionale di lavoro, stipulato dalle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,  da
          essi applicato.
             13.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  non
          spettano,  sino  al  ripristino  dei  luoghi,   ovvero   al
          risarcimento  a  favore  dello  Stato, nel limite del danno
          accertato, per i lavoratori dipendenti  delle  aziende  nei
          confronti  dei  cui  titolari  o rappresentanti legali, per
          fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate
          definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente,
          commesse successivamente alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che
          comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge
          8  luglio  1986,  n.  349;  ove  le  violazioni  comportino
          rilevante  danno ambientale, il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente,
          puo'  disporre  la  sospensione  totale  o   parziale   del
          beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento".
             (e)  Il  D.L.  n.  155/1993 reca: "Misure urgenti per la
          finanza pubblica". Si trascrive il testo dei commi 2- bis e
          2- ter del relativo art. 10:
             "2- bis. I termini di scadenza per  la  regolarizzazione
          dei  versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed
          assistenziali  di  cui  all'art.  4  del  decreto-legge  15
          gennaio  1993,  n.  6,  convertito, con modificazioni dalla
          legge 17 marzo 1993, n. 63, sono prorogati al 30  settembre
          1993.
             2-  ter.  Qualora  l'importo  dei contributi e dei premi
          risulti superiore a lire 5 milioni, coloro  che  non  hanno
          provveduto all'integrale pagamento entro il 30 aprile 1993,
          possono  effettuare  il  versamento,  secondo  le modalita'
          fissate dagli  enti  impositori,  in  due  rate  di  eguale
          importo,  la  prima entro il 30 settembre 1993 e la seconda
          entro il 30 novembre 1993. La seconda rata sara' maggiorata
          degli  interessi  dell'8  per  cento  per  il  periodo   di
          differimento".
             Il  testo  dell'art. 4 del D.L. n. 6/1/993 (Disposizioni
          urgenti per il  recupero  degli  introiti  contributivi  in
          materia previdenziale), sopracitato e' il seguente:
             "Art.  4  (Agevolazioni  per  i  contribuenti).  -  1. I
          soggetti tenuti al versamento dei contributi  e  dei  premi
          previdenziali  ed assistenziali, che denuncino per la prima
          volta la loro posizione presso gli sportelli  unificati  di
          cui all'art. 1, possono versare, entro il 30 aprile 1993, i
          contributi   ed  i  premi  relativi  a  periodi  precedenti
          l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo  delle  sanzioni
          civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo
          nel  limite  massimo  del 50 per cento dei contributi e dei
          premi complessivamente dovuti.
              2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai
          soggetti gia' iscritti che risultino  ancora  debitori  per
          contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a
          periodi  scaduti  fino  alla  data di entrata in vigore del
          presente decreto, a condizione che versino i  contributi  o
          premi  e/o  la  relativa  somma  aggiuntiva entro lo stesso
          termine fissato per i soggetti di cui al comma  1.  Qualora
          l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al
          presente  comma risulti superiore a lire cinque milioni, il
          versamento potra' essere effettuato, secondo  le  modalita'
          fissate  dagli  enti  impositori,  in  tre  rate  di eguale
          importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda
          entro il 31 luglio 1993 e la terza  entro  il  30  novembre
          1993.  La  seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli
          interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento.
             3. (Soppresso dalla legge di conversione).
             4. La regolarizzazione  estingue  i  reati  previsti  da
          leggi  speciali in materia di versamento di contributi e di
          premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative  e  per
          ogni  altro onere accessorio connessi con la denuncia e con
          il versamento dei contributi  o  dei  premi  medesimi,  ivi
          compresi  quelli  di  cui  all'articolo  51 del testo unico
          delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1965, n. 1124.
             4-bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-
          bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.  103,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 1› giugno 1991, n. 166, si
          estendono ai beneficiari  delle  provvidenze  di  cui  agli
          articoli  1  e  2  della legge 15 aprile 1985, n. 140, come
          sostituiti,  rispettivamente,  dagli  articoli  1 e 2 della
          legge 29 dicembre 1988, n. 544.
             5.  Gli  enti  pubblici  non  economici   e   gli   enti
          territoriali  che  provvedono al pagamento dei contributi o
          premi dovuti alle gestioni previdenziali ed  assistenziali,
          relativi  ai  periodi  fino a tutto il mese di luglio 1992,
          sono ammessi a regolarizzare la  loro  posizione  debitoria
          con  il  versamento di una somma aggiuntiva di importo pari
          all'8  per  cento,  in  ragione  d'anno,  del  totale   dei
          contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40
          per  cento  dei contributi o premi complessivamente dovuti,
          in sostituzione di  quella  prevista  dall'articolo  4  del
          decreto-legge  30  dicembre  1987,  n. 536, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purche'
          il versamento, ivi compreso quello della  somma  aggiuntiva
          ridotta,  venga  effettuato,  secondo  le modalita' fissate
          dagli enti impositori, in tre rate semestrali,  di  cui  la
          prima  entro  il  31  maggio  1993,  la seconda entro il 30
          novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994.  Gli  enti
          predetti  sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare
          agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda
          secondo  lo  schema  predisposto  dagli   enti   impositori
          medesimi.  La  riduzione  di  cui al presente comma spetta,
          altresi', agli stessi enti pubblici non  economici  e  agli
          enti  territoriali  che, alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei  soli
          contributi  o  premi,  relativi  ai periodi fino a tutto il
          mese di luglio 1992, e  che  versino  la  somma  aggiuntiva
          nella  misura  e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il
          pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive
          oltre i termini sopra indicati comporta  la  decadenza  del
          beneficio di cui al presente comma.
             5-bis.  La  restituzione  all'INPS  delle  somme versate
          dall'Istituto medesimo  e  non  dovute  deve  prevedere  la
          detrazione  di  quanto  corrisposto  a fini fiscali a causa
          della somma erroneamente versata dall'Istituto".