Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214 (a), relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (b), e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 (b) dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 (c), alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni (d). 2. Per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 (b) e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 (c). 4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. (( 5-bis. I termini di cui all'articolo 10, commi 2- bis 2- ter, )) (( del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (e), sono )) (( differiti al 31 marzo 1994. I soggetti che non abbiano ancora )) (( provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva )) (( nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono )) (( provvedervi mediante versamento in un'unica soluzione entro )) (( tale termine )) . )) _______ (a) L'art. 1 della legge n. 214/1991 (Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno) proroga fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 il termine gia' differito al 31 maggio 1991 dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (si veda appresso la nota (b)).5 (b) L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "Art. 59 ( Sgravio degli oneri sociali ). - A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico. Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni. Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 1972. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi. Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti. Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968. A decorrere dal 1 agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data. Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, l'incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi. I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato. I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394". (c) Il D.L. n. 71/1993 reca: "Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali". Si trascrive il testo dei commi 1, 4 e 8 del relativo art. 1: "1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato art. 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni. 2-3 (Omissis). 4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attivita' economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalita' stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro compatibilita' con gli indirizzi comunitari. 5-7 (Omissis). 8. Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unita' produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed esclusivamente per le attivita' svolte nei territori medesimi". (d) I commi 9, 10 (come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 71/1993 di cui alla precedente nota (c)), 11, 12 e 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) cosi' dispongono: "9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b ) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non puo' super- are il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. 11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, puo' essere sospesa, anche temporaneamente,la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione e' disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali. 12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato. 13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo' disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento". (e) Il D.L. n. 155/1993 reca: "Misure urgenti per la finanza pubblica". Si trascrive il testo dei commi 2- bis e 2- ter del relativo art. 10: "2- bis. I termini di scadenza per la regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sono prorogati al 30 settembre 1993. 2- ter. Qualora l'importo dei contributi e dei premi risulti superiore a lire 5 milioni, coloro che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 30 aprile 1993, possono effettuare il versamento, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in due rate di eguale importo, la prima entro il 30 settembre 1993 e la seconda entro il 30 novembre 1993. La seconda rata sara' maggiorata degli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento". Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 6/1/993 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), sopracitato e' il seguente: "Art. 4 (Agevolazioni per i contribuenti). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'art. 1, possono versare, entro il 30 aprile 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potra' essere effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento. 3. (Soppresso dalla legge di conversione). 4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7- bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, si estendono ai beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. 5. Gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresi', agli stessi enti pubblici non economici e agli enti territoriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma. 5-bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto".