Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides nuova Italserina, con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di quarantotto operai ed a 31 ore settimanali nei confronti di undici impiegati a fronte di un organico complessivo pari a sessantasei unita', per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspare Sironi, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Bogogno (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di trentasette unita' su un organico complessivo di quarantaquattro, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilcom, con sede in Torino e unita' di San Damiano d'Asti (Asti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali, distribuite nei 5 giorni lavorativi, nei confronti di tre lavoratori su un organico complessivo di ventisei unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Bustese calze, con sede in Busto Arsizio (Varese) unita' di Busto Arsizio e Dairago (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali (7 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di centoquarantadue lavoratori ed a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di quarantadue lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centottantaquattro unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito socialista italiano, nonche' in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1 settembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito socialista italiano, che sulla base del parere della Commissione centrale citata in preambolo saranno esclusi dal beneficio di cui all'art. 9-quater, comma 1, della legge n. 236/93, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1 settembre 1993 e, comunque nel rispetto delle disposizioni attuative di cui alle circolari ministeriali richiamate in premessa. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore della sig.ra Pomella Graziella dipendente dal Partito socialista italiano, dichiarata dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, salvo che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non confermi per la citata lavoratrice, la presenza di versamenti contributivi e assicurativi per lavoro prestato per 17 anni in Brasile e che permetterebbe alla stessa lavoratrice di beneficiare dell'art. 9-quater, comma 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236 e, comunque, nel rispetto delle disposizioni attuative di cui alle circolari ministeriali richiamate in premessa. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito federazione dei verdi, nonche' in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1 settembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito liberale italiano, nonche' in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1 settembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito socialista democratico italiano, nonche' in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1 settembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito democratico della sinistra, nonche' in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1 settembre 1993.