IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori; Vista l'ordinanza n. 2196 datata 23 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1992, con la quale e' stato concesso un primo finanziamento di L. 1.000.000.000 a fronte di un progetto generale di L. 7.747.156.791, per il risanamento del movimento franoso che incombe sul centro storico di Sorano; Vista la nota n. 4919 datata 30 giugno 1993 del comune di Sorano con la quale si sollecita un finanziamento per la prosecuzione dell'intervento che e' in atto; Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze; Ravvisata, pertanto, la necessita' di dare continuita' all'intervento in atto al fine di far proseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; Dispone: Art. 1. Per la prosecuzione degli interventi in atto, di cui in premessa e' assegnata al comune di Sorano la somma di L. 1.000.000.000. Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.