IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48  CEE  relativa  ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di  istruzione  superiore  che  sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Vista la domanda di riconoscimento di Guido Carducci presentata  ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista  l'intesa  raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta
del 2 luglio 1993;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Visti  gli  articoli  6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il titolo di Guido Carducci, nato a Milano il 1  gennaio  1965,  di
Maitrise  en  Droit dell'Universita' di Parigi, e' riconosciuto quale
titolo  abilitante  per  l'iscrizione  al  registro  dei   praticanti
procuratori in Italia.
  Il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una prova
attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale  forense,  avanti  alla
commissione   nominata  con  decreto  1  dicembre  1993,  secondo  le
modalita' che seguono.
  La prova consistera' in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di  tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto civile;
   diritto ecclesiastico;
   diritto processuale civile;
   diritto tributario;
   diritto commerciale.
  La  prova  orale  consistera'  nella discussione di brevi questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito.  Il  candidato  sara'
ammesso  alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un
punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti.  L'esame  si  intendera'
superato  se  il  candidato  avra'  conseguito  in  ciascuna prova un
punteggio non inferiore a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 14 gennaio 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO