IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la domanda pervenuta in data 27 ottobre 1993 con la quale la societa' Fonte Reale Valdieri Terme S.r.l., con sede in Borgo San Dalmazzo, via Po n. 20, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi "Fonte Reale di Valdieri" che sgorga da una sorgente denominata n. 1 nell'ambito del permesso di ricerca Valdieri sito nel territorio del comune di Valdieri (Cuneo); Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Sentito il parere della IV sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 24 novembre 1993; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.