IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1992, n. 412"; Visto l'art. 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156, con il quale sono stati stanziati lire 30 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e per interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia ed e', in particolare, attribuito al Ministero il compito di adottare, "all'interno e all'estero, le iniziative utili ad incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero"; Considerata l'esigenza di incentivare - analogamente ad altri Paesi - i soggetti istituzionali, a svolgere iniziative di promozione presso gli investitori esteri delle opportunita' offerte in Italia per insediamenti produttivi; Considerato anche che negli anni passati sono stati effettuati cospicui investimenti in attrezzature di aree industriali; Considerato peraltro che l'offerta di opportunita' per investimenti produttivi deve essere qualificata per poter essere competitiva; Ritenendo iniziativa utile ad incentivare gli investimenti esteri in Italia il sostegno della promozione, orientata ad operatori esteri, di offerte qualificate e competitive di aree per insediamenti industriali; Considerato che per la qualificazione dell'offerta rilevano non solo l'adeguatezza dell'attrezzatura esistente nelle aree a destinazione produttiva, ma anche: a) gli impegni degli organismi pubblici ad effettuare gli investimenti complementari previsti o comunque necessari riguardanti le stesse aree, il territorio circostante e gli insediamenti urbani intorno a cui tali aree gravitano; b) l'efficacia delle azioni dei soggetti specificatamente preposti alla gestione dei rapporti con le imprese eventualmente interessate; Considerato altresi' che tra i principali fattori di competitivita' tra diverse localizzazioni sono da annoverare la qualita' professionale dell'offerta locale di forza lavoro, la disponibilita' e la qualita' delle strutture di formazione, l'efficacia dei piani urbanistici; Ritenuto che per "offerta" deve intendersi l'insieme delle caratteristiche delle aree attrezzate e delle realta' circostanti, ivi compresa la indicazione degli impegni degli organismi pubblici per il loro miglioramento; Ritenuto, altresi', che per "programma promozionale" si intende l'insieme delle iniziative di propaganda e di promozione dell'offerta da svolgere verso gli operatori stranieri; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156, l'ICE, a valere sulle risorse di cui allo stesso art. 1 ad esso trasferite dal Ministero del commercio con l'estero, concorre alle spese per la realizzazione di programmi di promozione delle opportunita' di insediamenti produttivi in Italia indirizzati ad operatori esteri.