Il testo dellart. 2 del decreto specificato in epigrafe, pubblicato alla pag. 4, prima colonna, della Gazzetta Ufficiale sopra indicata, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. 1. Nelle liste formate da candidati di entrambi i sessi l'alternanza tra i medesimi deve essere riportata sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, che sulle schede di votazione.".