IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio nella nota n. 12344 del 21 giugno 1993 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per un'area situata ad ovest della via Flaminia, ricadente nei comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo e' cosi' perimetrata: partendo dall'incrocio in localita' Ponte Regolo tra la strada che conduce da Campagnano alla strada statale Flaminia in direzione Morlupo e la strada per Magliano Romano e procedendo in senso orario si procede fino all'incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia al km 32 di quest'ultima, si segue quindi in direzione sud la Flaminia fino ad incrociare il confine del comune di Roma al km 22,200, si segue il limite comunale in direzione sud-ovest all'incrocio di Ponte Rimbomba con la strada Sacrofanese, si segue in direzione ovest il limite comunale di Roma fino ad incontrare la strada carrareccia per Pineta Nuova. Si prosegue lungo di essa in direzione nord e si attraversa la localita' "La Melazza" fino al Casale Pineta Nuova, da quest'ultimo si prosegue in direzione est lungo la carrareccia che attraversa le localita' Monte della Fontanaccia, Valle Siriniera e Costa Canepinara fino a ricongiungersi con il confine comunale tra i comuni di Formello e Sacrofano, si segue quest'ultimo fino alla strada Formellese in localita' Le Roste, si segue la carreggiabile in direzione nord fino al Bivio di Formello, indi verso est sulla strada per Sacrofano fino al km 9; da qui si procede in direzione nord lungo la carrareccia per Casale Arnaldi in localita' Valle Bianchella fino a ricongiungersi alla strada Campagnano/Flaminia in localita' Ponte Regolo, punto di partenza del perimetro sopradescritto; Considerato che la zona suddetta presenta pregevoli caratteristiche ambientali con un susseguirsi di rilievi collinari alternati a vallate e altipiani con zone a bosco misto e a macchia mediterranea e si caratterizza per la presenza di sorgenti e di numerosi fossi e corsi d'acqua con vegetazione rigogliosa che presentano un insieme di notevole valore paesistico sotto il profilo idrogeologico e vegetazionale nel quale le visuali si aprono su vaste aree scarsamente antropizzate, ad eccezione delle zone contermini ai collegamenti stradali, con le caratteristiche proprie del paesaggio agricolo-rurale; Considerato che la soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale con nota n. 10730 del 4 novembre 1993 ha evidenziato come nella zona sopradistinta siano presenti siti di rilevante interesse archeologico ed antichi tracciati stradali che testimoniano una notevole frequentazione del comprensorio in oggetto, sin dall'epoca preistorica e protostorica, con intensificazione degli insediamenti e degli impianti viari in epoca etrusca, una stabilizzazione e uno sviluppo dell'assetto del territorio nella eta' romana repubblicana e imperiale, assetto che in alcuni casi e' sopravvissuto sino al Medioevo; Rilevata pertanto la necessita' di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 12 ottobre 1993 in ordine alla proposta formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici; Decreta: L'area situata ad ovest della via Flaminia, ricadente nei comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo, cosi' come sopra perimetrata e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 30 dicembre 1993 Il Ministro: RONCHEY