IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli- Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: siccita' dal 1 gennaio 1993 al 10 settembre 1993 nella provincia di Trieste; siccita' dal 1 gennaio 1993 al 10 settembre 1993 nella provincia di Udine; siccita' dal 1 gennaio 1993 al 10 settembre 1993 nella provincia di Gorizia; siccita' dal 1 gennaio 1993 al 10 settembre 1993 nella provincia di Pordenone; tromba d'aria 14 settembre 1993 nella provincia di Trieste; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Gorizia: siccita' dal 1 gennaio 1993 al 10 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) , c) , d) , f), nel territorio dei comuni di Doberdo', Del Lago, Grado, San Canzian d'Isonzo, Savogna d'Isonzo. Pordenone: siccita' dal 1 gennaio 1993 al 10 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) , c) , d), nel territorio dei comuni di Arba, Azzano Decimo, Chions, Fanna, Maniago, Pravisdomini, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vivaro. Trieste: siccita' dal 1 gennaio 1993 al 10 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) , c) , d), nel territorio dei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste; tromba d'aria del 14 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Duino Aurisina. Udine: siccita' dal 1 gennaio 1993 al 10 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) , c) , d), nel territorio dei comuni di Basiliano, Campoformido, Carlino, Chiopris Viscone, Dignano, Fagagna, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Martignacco, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Ragogna, Reana del Roiale, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Vito di Fagagna, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine, Visco. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1993 Il Ministro: DIANA