IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il
coordinamento  della  politica  industriale,  la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore;
  Visto l'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge  che
demanda  al  CIPI,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza sociale, l'accertamento  della  sussistenza  di  specifici
casi  di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale
in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla  situazione
produttiva del settore;
  Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675,
che  estende  gli  interventi  straordinari  della Cassa integrazione
guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2,  quinto  comma,  lettera
c), della medesima legge;
  Vista  la  propria  deliberazione  in  data 19 novembre 1981 con la
quale e' stata rilevata  l'opportunita'  di  verificare  con  cadenza
annuale   lo  stato  di  crisi  delle  imprese  che  hanno  richiesto
l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, al fine
di acclarare l'evoluzione delle situazioni aziendali;
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato in data 25  febbraio  1993
di  conferma dell'annullamento, disposto dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sentenza 1947/89, delle deliberazioni con  le
quali il CIPI aveva accertato nelle sedute del 22 marzo 1984 e del 10
luglio 1985 la condizione di crisi aziendale dell'Alfa Romeo S.p.a. e
dell'Alfa  Romeo  auto S.p.a. per il periodo rispettivamente dicembre
1984-dicembre 1985 e dicembre 1983-dicembre 1985;
  Viste le proposte  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  di  accertamento  della  condizione di crisi aziendale delle
imprese Alfa Romeo S.p.a., con sede a Milano  ed  unita'  ubicate  in
Arese (Milano), Milano-Portello, Roma, e Pomigliano d'Arco (Napoli) -
periodo  dicembre  1984-dicembre  1985  e Alfa Romeo auto S.p.a., con
sede in Napoli ed unita' di Arese, Milano-Portello, Pomigliano d'Arco
e filiali di vendita nazionali - periodo dicembre 1983-dicembre 1985;
  Viste le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali  territoriali
di  categoria  dai  quali risulta che il parere negativo formulato da
alcune di esse e' basato principalmente: sulla  mancata  adozione  di
meccanismi  di  rotazione  nella  sospensione  dei  lavoratori, sulla
mancata concertazione con le rappresentanze sindacali di idonei piani
di ristrutturazione industriale, sul mancato utilizzo di altre  forme
di  sostegno previste dalle norme quali i contratti di solidarieta' e
il part-time, nonche' sul comportamento delle aziende  che  avrebbero
tenuto non corrette relazioni sindacali;
  Ritenuto  che  il compito demandato al CIPI verte sull'accertamento
di specifiche situazioni di crisi aziendale di particolare  rilevanza
sociale  e  che  le  considerazioni  formulate  dalle  organizzazioni
sindacali non rilevano ai fini di tale  accertamento  in  quanto  non
volte a contestare l'esistenza di uno stato di difficolta' produttiva
e  gestionale,  ma  unicamente  la  scelta  delle  modalita'  atte  a
fronteggiare tali difficolta';
  Viste   le   risultanze  dell'istruttoria  tecnica  effettuata  dal
Comitato previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, che ha assorbito le competenze del Comitato previsto dal
decreto ministeriale 21 maggio 1979;
  Visti i pareri espressi dalle oo.ss. presenti in seno al C.N.E.L.;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni, subentrata
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989 n.  418
nelle  competenze  della  commissione interregionale ex art. 13 della
legge n. 281/70;
  Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro;
  Ritenuto che ricorrono obiettive condizioni che rendono  necessaria
la dichiarazione di crisi aziendale delle predette imprese;
                              Delibera:
  E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma,
lettera  c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della
condizione di crisi aziendale delle seguenti societa':
   Alfa Romeo S.p.a., con sede in Milano e unita'  ubicate  in  Arese
(Milano),  Milano-Portello,  Roma  e  Pomigliano  d'Arco  (Napoli)  -
dicembre 1984-dicembre 1985;
   Alfa Romeo auto S.p.a., con sede in  Napoli  ed  unita'  di  Arese
(Milano),  Milano-Portello,  Pomigliano  d'Arco (Napoli) e filiali di
vendita nazionali - dicembre 1983-dicembre 1985.
  Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  adottera',  con
propri  decreti,  i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito
territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.
   Roma, 21 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA