IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1989, n. 263, che l'art. 1, comma 1, ha elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1 gennaio 1993 ha elevato al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio; Visto il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, concernente, tra l'altro, la fissazione delle aliquote delle imposte sui tabacchi lavorati; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, che fissa al 57% l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette; Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo piu' richiesta nel corso del 1993 e' stata quella di Lit. 145.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento, prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427; Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Decreta: Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella A, che sostituisce la corrispondente tabella allegato A al decreto ministeriale 3 maggio 1993, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1994, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 1994 Il Ministro: GALLO