IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 76, sul sistema di imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  29  maggio  1989, n. 202, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28  luglio  1989, n. 263, che l'art. 1,
comma  1,  ha  elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5  febbraio  1992, n. 81, che dal 1
gennaio  1993  ha  elevato  al  10%  l'aggio ai rivenditori generi di
monopolio;
  Visto  il  decreto-legge  28  aprile 1993, n. 131, concernente, tra
l'altro,  la  fissazione  delle  aliquote  delle imposte sui tabacchi
lavorati;
  Visto   il  decreto  ministeriale  3  maggio  1993,  che  fissa  la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
  Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge
29  ottobre  1993,  n.  427,  che  fissa  al  57%  l'aliquota di base
dell'imposta di consumo sulle sigarette;
  Considerato   che   in   base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
nell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli  di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo piu'
richiesta  nel  corso  del  1993  e' stata quella di Lit. 145.000 per
chilogrammo  convenzionale  e che, pertanto, su tale classe di prezzo
di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento, prevista
dall'art.  28,  comma  1,  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Considerato  che  per  le  altre  sigarette l'imposta di consumo si
applica  in  base  ai  due  elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art.  6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari  al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo
sulle  sigarette  della  classe  di prezzo piu' richiesta (importo di
base)  e  dell'ammontare  dell'imposta  sul valore aggiunto percepito
sulle  medesime  sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  7  marzo  1985, n. 76, nella
allegata   tabella  A,  che  sostituisce  la  corrispondente  tabella
allegato  A  al  decreto  ministeriale  3  maggio 1993, e' fissata, a
decorrere  dal  1 gennaio 1994, la ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 gennaio 1994
                                                   Il Ministro: GALLO