AVVERTENZA:
 
   Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24  dicembre
1993,  n.  537,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
 
                               Art. 1.
          (Organizzazione della pubblica amministrazione).
 
1. Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi  dalla  data  di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi diretti a:
a)  riordinare,  sopprimere  e  fondere  i  Ministeri,   nonche'   le
amministrazioni ad ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di
rilevante   interesse   pubblico   e  prevedere  la  possibilita'  di
attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;
c)  riordinare  i  servizi  tecnici  nazionali  operanti  presso   la
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, assicurando il collegamento
funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterra'  ai
seguenti  principi  e  criteri  direttivi, nonche' a quelli contenuti
nella legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  nel  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b)  razionalizzazione  della  distribuzione delle competenze, ai fini
della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni,  unificando,
in  particolare,  le  funzioni  in  materia di ambiente e territorio,
quelle in materia di economia, quelle  in  materia  di  informazione,
cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
c)   riordinamento,   eliminando   le  duplicazioni  organizzative  e
funzionali, di tutti i centri esistenti e le attivita'  istituzionali
svolte  fuori  dal  territorio  nazionale  raccordandoli  con le sedi
diplomatiche italiane allo scopo di  programmare  le  iniziative  per
l'internazionalizzazione   dell'economia  italiana,  riorganizzare  e
programmare   in   maniera   coordinata   le   attivita'   economiche
provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilita' di istituzione del Segretario generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di
omogeneita',  di  complementarieta'  e di organicita', anche mediante
l'accorpamento di uffici esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure,
attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;
h)  istituzione  di servizi centrali per la cura dell'amministrazione
di supporto e di controllo interno, sulla  base  del  criterio  della
uniformita' delle soluzioni organizzative;
i)  introduzione del principio della specializzazione per le funzioni
di supporto e di controllo interno, con istituzione  di  ruoli  unici
interministeriali;
l)  attribuzione  al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, di potesta' regolamentare nelle
seguenti materie e secondo i seguenti principi:
1) separazione tra politica e amministrazione e creazione  di  uffici
alle  dirette  dipendenze  del Ministro, in funzione di supporto e di
raccordo tra organo di governo e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per  funzioni  omogenee  e  secondo
criteri  di  flessibilita',  per  corrispondere  al  mutamento  delle
esigenze e per  adattarsi  allo  svolgimento  di  compiti  anche  non
permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
3)  eliminazione  di  concerti  ed  intese,  mediante il ricorso alla
conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7  agosto
1990, n. 241;
4)  previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonche'
di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa  pubblica  al
fine   di   migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia  della  pubblica
amministrazione;
m)  attribuzione  agli  organismi   indipendenti   di   funzioni   di
regolazione  dei  servizi  di  rilevante  interesse  pubblico,  anche
mediante  il  trasferimento  agli  stessi  di  funzioni   attualmente
esercitate  da  Ministeri  o  altri  enti, nonche' di risoluzione dei
conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente,  fatto  salvo
il ricorso all'autorita' giudiziaria;
n)  decentramento  delle  funzioni  e  dei  servizi,  anche  mediante
l'attribuzione o il trasferimento alle regioni  dei  residui  compiti
afferenti  alla  sfera  di competenza regionale e l'attribuzione agli
uffici  periferici  dello  Stato  dei  compiti  relativi  ad   ambiti
territoriali circoscritti;
o)  attribuzione  alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti
di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e  valutazione;
e   alle   amministrazioni   periferiche,   a   livello  regionale  e
subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi  e
strutture, nonche' di gestione;
p)    agevolazione   dell'accesso   dei   cittadini   alla   pubblica
amministrazione,  anche  mediante  la  concentrazione  degli   uffici
periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.
3.  Entro  duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei  deputati  e  al
Senato  della  Repubblica  gli  schemi  dei decreti legislativi e dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere
da parte delle Commissioni permanenti competenti per  la  materia  di
cui  ai  commi  da  1  a  7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei  decreti  legislativi  di
cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri direttivi
determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di  cui  al
comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1994.
5.  In  ogni  regione  e provincia e' istituito un ufficio periferico
unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici  di  cui
al  comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e
alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di  cui
all'articolo  31,  commi  1  e  2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  nonche'  al  conferimento
delle   competenze  gia'  attribuite  agli  ispettorati  regionali  e
provinciali  del  lavoro,  ferma  restando   l'autonomia   funzionale
dell'attivita' di vigilanza.
7.  Sono  fatte  salve  le  competenze della Regione siciliana, delle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  della  regione  Valle
d'Aosta.
8.  Sono  soppressi  il  Ministero dei trasporti e il Ministero della
marina mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e  della  navigazione,  al
quale   sono   trasferiti   funzioni,  uffici,  personale  e  risorse
finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto  dal
comma 10.
10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le  funzioni del
Ministero della marina mercantile in materia di tutela  e  di  difesa
dell'ambiente   marino.   Il   Ministero   dell'ambiente   si  avvale
dell'Istituto centrale  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
applicata al mare (ICRAM).
11.  Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro  e  per
la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge,  si  provvede  alla
individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale  ed
uffici   del   Ministero   della   marina  mercantile,  ivi  compreso
l'Ispettorato  centrale  per  la  difesa  del  mare,   al   Ministero
dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare
i  criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero della marina  mercantile  per
l'anno 1993.
12.  L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione
e' articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali  in  relazione
alle   funzioni   in  materia  di  trasporti  terrestri,  navigazione
marittima e interna, ad eccezione di quella  lacuale,  e  navigazione
aerea,  in  numero non superiore a tre, nonche' per l'assolvimento di
compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in
ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi,  l'individuazione
degli  uffici  di  livello dirigenziale e delle relative funzioni, la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale  sono  disposte  con
uno  o  piu'  regolamenti  da  emanare,  entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:
a)  la  determinazione  dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e'
retta da criteri di  omogeneita',  complementarieta'  e  organicita',
mediante  l'accorpamento  di  uffici  esistenti  e la riduzione degli
uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei  servizi  si  conforma  al
criterio  di  flessibilita',  per  corrispondere  al  mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere
specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unita'  operative  delle  ripartizioni
dirigenziali  generali  e dei servizi e sono istituiti esclusivamente
nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2,  lettera  l),  n.
1);
d)  l'ordinamento  complessivo  diminuisce  i  costi amministrativi e
rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello  Stato  Spa
sono esercitate da un'apposita unita' di controllo.
14.  La  dotazione  organica  del  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi
dell'articolo  3,  commi  da  5  a  35,  in  modo  da  eliminare   le
duplicazioni    di    struttura,    semplificare    i    procedimenti
amministrativi,   contenere   la   spesa   pubblica,   razionalizzare
l'organizzazione  anche  al  fine  di assicurare la corretta gestione
delle  risorse  pubbliche,  l'imparzialita'  e  il   buon   andamento
dell'azione  amministrativa,  e  in  misura comunque non superiore ai
posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto
1993, risulti in corso di espletamento un concorso  o  pubblicato  un
bando di concorso.
15.  Ogni  tre  anni,  l'organizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione e' sottoposta a verifica,  al  fine  di  accertarne
funzionalita'  ed  efficienza.  Dell'esito della verifica il Ministro
riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni
normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le
restanti norme vigenti  sono  abrogate  con  effetto  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e'
innovato  in  ordine  ai  compiti,  alla  organizzazione  centrale  e
periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei
trasporti e il Ministero della marina mercantile.
17.  Presso  il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e'
istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro
definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale
di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale
dello  Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono
determinate con regolamento da emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  17
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove
o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i  contributi  dello  Stato  in  favore  dell'Ente
nazionale gente dell'aria.
19.  Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  riordinato  il  Ministero
dell'ambiente.  Restano  salve  le  competenze  della  regione  Valle
d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che
provvedono   alle   finalita'   della   presente   legge  secondo  le
disposizioni  degli  statuti  di  autonomia  e  relative   norme   di
attuazione.
20.  Sono  fatte  salve  le competenze del Ministero delle finanze in
materia di demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale  per
la  politica  economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale
per  la  cinematografia,  il  Comitato   interministeriale   per   la
protezione  civile,  il  Comitato interministeriale per l'emigrazione
(CIEM), il Comitato  interministeriale  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento,  il  Comitato  interministeriale  prezzi (CIP), il
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
trasporto   (CIPET),  il  Comitato  interministeriale  per  la  lotta
all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi  di  materiali
di  armamento  per  la  difesa  (CISD), il Comitato interministeriale
gestione fondo interventi educazione e informazione  sanitaria.  Sono
altresi' soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale
per   il   credito   e   il   risparmio   (CICR),   per  il  Comitato
interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento  e  il  controllo
degli  interventi  per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di
cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che  prevedano
per legge la partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati.
22.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui alla legge 9 maggio 1975, n.
153, e successive modificazioni,  e'  ridotta  di  lire  500  milioni
annue.  Le  spese di funzionamento del Comitato interministeriale per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per  la
salvaguardia  di  Venezia,  di  cui  all'articolo  4  della  legge 29
novembre 1984, n. 798, sono poste a carico  delle  autorizzazioni  di
spesa  per  l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge
n. 798 del 1984.
23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico,  di
cui  all'articolo  90  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.
24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procedera' a
definire   le   funzioni   dei  soppressi  Comitati  e  a  riordinare
organicamente la disciplina della normativa nelle  relative  materie,
anche  attraverso  le  modifiche,  le  integrazioni  e le abrogazioni
normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per  la  programmazione
economica  (CIPE)  delle  funzioni  in materia di programmazione e di
politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica
economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano a
fini di coordinamento delle attivita' regionali;
c) attribuzione alla responsabilita'  individuale  dei  Ministri  con
competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d)   attribuzione   alle   regioni   della   potesta'  legislativa  o
regolamentare nelle materie esercitate dai  soppressi  Comitati,  che
rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;
e)  semplificazione  e snellimento delle procedure, anche in funzione
della  prevalente  natura  delle  attivita'  e   dei   provvedimenti,
razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e
le  intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai
singoli Ministri per  l'emanazione  e  la  modifica  di  disposizioni
tecnico-esecutive,   al   fine  di  rendere  l'azione  amministrativa
sollecita,   efficace   ed   aderente   alle   relazioni   economiche
internazionali nei relativi settori.
25.  Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  centottanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono definite
l'organizzazione   e   le   funzioni   del   CIPE,    del    Comitato
interministeriale  per  le informazioni e la sicurezza e del Comitato
dei ministri per i servizi tecnici nazionali  e  gli  interventi  nel
settore della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi
alla   Camera   dei   deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati  sono
adeguati  alle  funzioni  mediante la procedura di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui  all'allegato  elenco
n.  1.  Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, si provvede al
riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di  organismi  con
funzioni   pubbliche   o   di   collaborazione  ad  uffici  pubblici,
conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi
che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali  con  le  conferenze  di  servizi
previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai
sensi  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  le  funzioni  deliberative  che  non  richiedano,  in
ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e)  escludere  la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie
sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti  in  materia
di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.
29.   Il   Consiglio  superiore  della  pubblica  amministrazione  e'
soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento  della  funzione
pubblica.   Il   personale   e   la  biblioteca  sono  trasferiti  al
Dipartimento della funzione pubblica.
30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le  relative  funzioni
sono  trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia,
che le esercitano ricorrendo,  ove  necessario,  alla  conferenza  di
servizi  di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative
ed integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30,  i  capitoli
di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei Ministeri indicati negli
allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura
risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si  applica  per
gli anni 1995 e 1996.
32.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  diretti  a  riordinare  o  sopprimere  enti  pubblici di
previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui  al  comma  32  il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a  quelli  contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative   e   funzionali
prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
1)  la  fusione  di  enti  che esercitano funzioni previdenziali o in
materia  infortunistica,  relativamente  a  categorie  di   personale
coincidenti  ovvero  omogenee, con particolare riferimento alle Casse
marittime;
2)  l'incorporazione  delle  funzioni  in  materia  di  previdenza  e
assistenza,  secondo  le rispettive competenze, in enti similari gia'
esistenti;
3) l'incorporazione  delle  funzioni  in  materia  di  infortunistica
nell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli
enti pubblici di previdenza e  assistenza  che  non  usufruiscono  di
finanziamenti   pubblici   o   altri  ausili  pubblici  di  carattere
finanziario e la  privatizzazione  degli  enti  stessi,  nelle  forme
dell'associazione  o  della  fondazione,  con  garanzie  di autonomia
gestionale,  organizzativa,   amministrativa   e   contabile,   ferme
restandone  le  finalita'  istitutive  e  l'obbligatoria iscrizione e
contribuzione  agli  stessi  degli  appartenenti  alle  categorie  di
personale a favore dei quali essi risultano istituiti;
5)  il  risanamento  degli enti che presentano disavanzo finanziario,
attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e  un  rapporto
equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con
esclusione  delle  pensioni di reversibilita', fatti comunque salvi i
diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le
professioni considerate;
e) eliminazione  a  parita'  di  spesa  delle  sperequazioni  fra  le
categorie nel trattamento previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
diretto  a  promuovere  l'istituzione di organizzazioni di previdenza
per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a  riordinare
le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia'
esistenti  operanti  a  favore  di  altre categorie professionali, in
armonia con i principi di cui al comma 33.
35.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi   diretti  a  riordinare  gli  altri  enti  pubblici  non
economici con funzioni analoghe o collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui  al  comma  35  il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a  quelli  contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalita' omologhe o complementari;
b) contenimento della  spesa  complessiva  per  sedi,  indennita'  ai
componenti  di  organi  di  amministrazione  e  revisione,  oneri  di
personale e funzionamento  e  conseguente  riduzione  del  contributo
statale  di  funzionamento, con particolare riferimento agli enti che
possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione
e di revisione;
d) trasformazione in associazioni o  persone  giuridiche  di  diritto
privato  degli  enti  a  struttura  associativa  o  che  non svolgano
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai  numeri  1)  e  2)
della  lettera  a)  del  comma  33  e alla lettera a) del comma 36, i
decreti legislativi potranno stabilire che il controllo  della  Corte
dei  conti  si  eserciti,  sull'ente  incorporante o risultante dalla
fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi  da  32  a  36
sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.
39. Sono abrogate le  disposizioni  legislative  che  prescrivono  il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o  di  altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi
in liquidazione. Al personale  dipendente  dagli  enti  soppressi  in
liquidazione  non  si applicano, fino al suo definitivo trasferimento
ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi  ed  ogni
altro  compenso,  integrativo del trattamento economico fondamentale,
stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo.  Si  applicano
le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.
40.  Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate
a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi  relativi.
Dopo  tale data, il titolare della gestione e' tenuto a consegnare le
attivita'  esistenti,  i  libri  contabili,  gli  inventari   ed   il
rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al
Ministero  del  tesoro-Ispettorato  generale  per gli affari e per la
gestione  del  patrimonio  degli  enti  disciolti,   che   adotta   i
provvedimenti  e  le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi
dalla  consegna.  Ai  fini  della  accelerazione   delle   operazioni
liquidatorie  degli  enti  soppressi affidati al predetto Ispettorato
generale del Ministero del  tesoro,  la  detta  amministrazione  puo'
compiere  qualsiasi  atto  di gestione, fare transazioni e rinunce ai
crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di
alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche  in  deroga  alle
norme  sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale
dello Stato  e  sulla  alienazione  dei  beni  dello  Stato.  Per  la
riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
testo  unico  delle  disposizioni  di legge relative alla riscossione
delle  entrate  patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
41. Le disposizioni dei commi da  32  a  40  non  si  applicano  alla
liquidazione   dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a  41  i  relativi
capitoli   degli  stati  di  previsione  della  spesa  dei  Ministeri
interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire
40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996  di  lire
100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43.  L'Opera  di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato
(OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre  1973,  n.  829,  e  successive
modificazioni,  e'  soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua
liquidazione  provvede  il  commissario  nominato  per  la   gestione
dell'Opera  stessa,  che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie
dello Stato Spa del personale e del  patrimonio  dell'OPAFS,  nonche'
dei  rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo  all'ente stesso. Il
personale  puo'  essere   trasferito,   a   domanda,   presso   altre
amministrazioni  pubbliche  secondo  le  norme  che  disciplinano  la
mobilita'. Le  prestazioni  erogate  dall'OPAFS  sono  funzionalmente
attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con
la  sua  natura  societaria  e  con  il  rapporto  di lavoro dei suoi
dipendenti  secondo  la  disciplina  civilistica  dei  corrispondenti
istituti.
                               Art. 1.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note dell'art. 1:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.
          241/1990   (Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi):
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione   procedente   debba   acquisire  intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche. In tal  caso  le  determinazioni
          concordate  nella  conferenza  tra tutte le amministrazioni
          intervenute tengono luoogo degli atti predetti.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla    conferenza   o   vi   abbia   partecipato   tramite
          rappresentanti  privi  della   competenza   ad   esprimerne
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 non si applicano
          alle  amministrazioni  proposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
             -  Si  riporta il testo degli articoli 6 e 31, commi 1 e
          2, del decreto legislativo  n.  29/1993  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
             "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1.  Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  e  nelle  universita',  l'individuazione   degli
          uffici  di  livello  dirigenziale generale e delle relative
          funzioni e' disposta mediante regolamento  governativo,  su
          proposta   del   Ministro   competente,   d'intesa  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione   pubblica   e   con   il   Ministro  del  tesoro.
          L'individuazione  degli  uffici  corrispondenti  ad   altro
          livello  dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta
          con regolamento adottato dal Ministro competente,  d'intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e con il
          Ministro del tesoro, su  proposta  del  dirigente  generale
          competente.
             2.  Il  parere  del  Consiglio  di Stato sugli schemi di
          regolamento di cui al comma 1 e' reso entro  trenta  giorni
          dalla  ricezione  della richiesta. Decorso tale termine, il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.  Nelle  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   la
          consistenza  delle  piante  organiche e' determinata previa
          verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, formulata d'intesa  con  il  Ministero
          del  tesoro  e con il Dipartimento della funzione pubblica,
          previa   informazione   alle    organizzazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale. Qualora
          la definizione delle  piante  organiche  comporti  maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             5.  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre   1992,  n.     503,  relativamente  al  personale
          appartenente alle forze di polizia ad  ordinamento  civile,
          va  interpretato nel senso che al predetto personale non si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6. Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale  tecnico e amministrativo universitario, compresi
          i   dirigenti,   sono   devolute   alla   universita'    di
          appartenenza.  Parimenti  sono  attribuite agli osservatori
          astronomici, astrofisici e Vesuviano, tutte le attribuzioni
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e  tecnologica  in  materia  di  personale, ad eccezione di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici e degli enti di ricerca, i  trasferimenti  sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza, i trasferimenti devono
          essere comunicati al  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica".
             Art.  31  (   Individuazione degli uffici dirigenziali e
          determinazione delle piante  organiche  in  sede  di  prima
          applicazione del presente decreto  ). - 1. In sede di prima
          applicazione   del  presente  decreto,  le  amministrazioni
          pubbliche procedono:
               a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione  provinciale e per sedi di servizio, nonche'
          per qualifiche e specifiche professionalita',  evidenziando
          le  posizioni  di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di
          ruolo, fuori ruolo, comando, distacco  e  con  contratto  a
          tempo determinato e a tempo parziale;
               b)  alla formulazione di una proposta di ridefinizione
          dei propri uffici e delle piante organiche in relazione  ai
          criteri  di  cui  all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche'
          alla esigenza di integrazione per obiettivi  delle  risorse
          umane  e  materiali,  evitando  le eventuali duplicazioni e
          sovrapposizioni di funzioni ed al fine  di  conseguire  una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,   delle   dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale, in misura non inferiore al dieci  per  cento,
          riservando  un  contingente  di  dirigenti  per l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
               c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di realizzare, anche con  riferimento  ai  principi  ed  ai
          criteri  fissati  nel  titolo  I del presente decreto ed in
          particolare negli articoli 4, 5 e  7,  una  piu'  razionale
          assegnazione   e   distribuzione   dei  posti  delle  varie
          qualifiche per ogni singola unita' scolastica,  nel  limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2.  Sulla  base  di  criteri  definiti, previo eventuale
          esame  con   le   confederazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale, di cui all'art. 45,
          comma 8, e secondo le modalita'  di  cui  all'art.  10,  le
          amministrazioni  pubbliche  determinano i carichi di lavoro
          con  riferimento  alla  quantita'  totale  di  atti  e   di
          operazioni  per  unita'  di personale prodotti negli ultimi
          tre anni, ai tempi standard di esecuzione  delle  attivita'
          e,  ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in
          rapporto   alla   domanda   espressa   e   potenziale.   Le
          amministrazioni   informano   le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  di  cui
          all'art.  45,  comma  8,  sull'applicazione  dei criteri di
          determinazione dei carichi di lavoro".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (   Regolamenti    ).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro e di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - La legge n. 153/1975 reca: "Attuazione delle direttive
          del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  per  la  riforma
          dell'agricoltura".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge n.
          798/1984 (Nuovi interventi per la salvaguardia di  Venezia.
          Ecologia):
             "Art.  4.  -  E'  istituito  un  comitato costituito dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal
          Ministro dei lavori pubblici, che puo'  essere  delegato  a
          presiederlo,   dal   Ministro   per  i  beni  culturali  ed
          ambientali,  dal  Ministro  della  marina  mercantile,  dal
          Ministro  per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento
          delle iniziative per la ricerca scientifica e  tecnologica,
          dal  presidente  della  giunta  regionale  del  Veneto, dai
          sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro  delegati;
          nonche'  da  due  rappresentanti dei restanti comuni di cui
          all'art. 2, ultimo comma, della legge 16  aprile  1973,  n.
          171, designati dai sindaci con voto limitato.
             Segretario  del comitato e' il presidente del Magistrato
          alle  acque,  che  assicura,  altresi',  con  le  strutture
          dipendenti, la funzione di segreteria del comitato stesso.
             Al  comitato  e' demandato l'indirizzo, il coordinamento
          ed il controllo per l'attuazione degli interventi  previsti
          dalla  presente  legge. Esso esprime suggerimenti circa una
          eventuale   diversa   ripartizione    dello    stanziamento
          complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze
          connesse   con   l'attuazione   dei  singoli  programmi  di
          intervento.
             Il  comitato  trasmette  al  Parlamento,  alla  data  di
          presentazione   del   disegno   di   legge   relativo  alle
          disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  dello
          Stato,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
          interventi".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  90  del  D.P.R.  n.
          1343/1963  (Approvazione  del  testo  unico  delle leggi in
          materia di debito pubblico):
             "Art. 90. - L'amministrazione  del  debito  pubblico  e'
          posta sotto la vigilanza di una commissione, costituita:
              da  tre  senatori  e  da  tre  deputati, nominati dalle
          rispettive  Camere  in  ciascuna   legislatura,   i   quali
          continuano    a   far   parte   della   commissione   anche
          nell'intervallo tra le legislature, fino a nuova elezione;
              da tre consiglieri di Stato,  nominati  dal  Presidente
          del Consiglio di Stato;
              dal Segretario generale della Corte dei conti;
              da  un  consigliere della Corte dei conti, nominato dal
          Presidente della medesima;
              da  uno  dei  presidenti  delle  camere  di  commercio,
          nominato dal Ministro per l'industria e commercio.
             Il  presidente  della  commissione  e'  nominato,  fra i
          componenti  di  essa,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito
          il Consiglio dei Ministri".
             -  La legge n. 57/1990 reca: "Istituzione dell'autorita'
          per l'Adriatico. Ecologia".
             - La legge n. 259/1958 reca: "Partecipazione della Corte
          dei conti al controllo  sulla  gestione  finanziaria  degli
          enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".
             -  Il  R.D.  n.  639/1910  contiene il testo unico delle
          disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali dello Stato.
             -  La  legge  n.  829/1973  reca: "Riforma dell'opera di
          previdenza a favore  del  personale  dell'Azienda  autonoma
          delle ferrovie dello Stato".