IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986; Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 1989 con i quali, per le province di Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Campobasso, Chieti, Como, Cosenza, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pesaro-Urbino, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Trieste, Vercelli, Vicenza, Viterbo e' stato determinato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi; Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrera' il periodo di gestione a regime di durata decennale; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni; Visto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unita' organizzativa piu' conveniente ai fini dell'efficienza, economicita' e produttivita' della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale; Ritenuto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi; Ritenuto pertanto che gli ambiti territoriali unici delle province sopra elencate possono considerarsi rispondenti sin dalla data di inizio della gestione ai criteri di determinazione previsti dal citato comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Considerato che, conseguentemente, per gli ambiti in questione puo' essere richiesto il rinnovo della concessione conferita ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Visti i decreti legislativi in data 6 marzo 1992, numeri 248, 249, 250, 252 e 253 con i quali vengono rispettivamente istituite le prov- ince di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini e Vibo Valentia; Visto il decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254, con il quale viene istituita la provincia di Prato; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, con il quale viene istituita la provincia del Verbano-Cusio-Ossola; Considerato che le suddette province sono state formate da comuni appartenenti alle province di Vercelli, Novara, Bergamo, Como, Milano, Forli'-Cesena, Firenze e Catanzaro; Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato; Decreta: Art. 1. Gli ambiti territoriali individuati per il primo periodo di gestione quinquennale con riferimento al territorio dell'intera provincia restano determinati, quali ambiti unici, per il periodo decennale delle concessioni del servizio di riscossione decorrente dal 1 gennaio 1995.