AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  della  relativa  nota,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
Regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.   In   connessione  con  le  operazioni  di  ristrutturazione  e
dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del
tesoro e' autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni
dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore  difesa
dell'EFIM  per  l'adempimento  di  obbligazioni contrattuali relative
all'esecuzione di forniture. La garanzia  cessa  di  avere  efficacia
all'atto del trasferimento al gruppo I.R.I. delle aziende del settore
difesa dell'EFIM in liquidazione.
  2.  Il  Ministero  del  tesoro  e' altresi' autorizzato a garantire
l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni  rilasciate  o  da  rilasciare  a
favore  della  TAV  Treno  Alta  Velocita'  S.p.a.  per il puntuale e
corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano  parte
anche  aziende  controllate  dall'I.R.I., affidatari degli interventi
relativi al sistema "Alta Velocita'", di tutte le obbligazioni a loro
carico secondo le  previsioni  delle  relative  convenzioni  ed  atti
integrativi.  La  garanzia  cessera' di avere efficacia a seguito del
collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed
atti  integrativi.  Il  Ministero  del  tesoro   garantisce   inoltre
l'adempimento  degli  obblighi  derivanti  alle  Ferrovie dello Stato
S.p.a. nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla  concessione,
realizzazione e gestione del sistema Alta Velocita'.