IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
maggio 1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche del'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  "La  Sapienza"  di  Roma,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
  L'art. 142  del  titolo  XIX  relativo  alla  Scuola  nazionale  di
archeologia viene sostituito dal seguente nuovo articolo unico:
  Art.  142  (Prima  scuola di specializzazione in archeologia). - E'
istitutita presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma  la
prima  scuola  di  specializzazione  in archeologia per la formazione
degli operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La scuola ha lo scopo di approfondire la  preparazione  scientifica
nel  campo  delle discipline archeologiche e di fornire le competenze
professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico.
  La scuola rilascia il diploma di specialista  in  archeologia  (con
l'indicazione dell'indirizzo seguito).
  Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   1) archeologia preistorica e protostorica;
   2) archeologia classica;
   3) archeologia tardo antica e medievale.
  La scuola ha la durata di tre anni.
  In  base  alle attrezzature e alle strutture disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
sessanta per ciascun anno di corso e complessivamente di  centottanta
iscritti per l'intero corso di studi.
  All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono la facolta' di
lettere   e   filosofia,   il   dipartimento   di   scienze  storiche
archeologiche e antropologiche dell'antichita'.
  Sono  ammessi  alle  prove  per ottenere l'iscrizione i laureati in
lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie letterarie,
in storia e tutela dei beni culturali (con  indirizzo  archeologico),
nonche' i laureati in architettura.
  Sono  altresi'  ammessi  coloro  che siano in possesso di titoli di
studio conseguiti presso universita' straniere  ed  equipollenti,  ai
sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Le  discipline  da  utilizzare per le diverse specializzazioni sono
raggruppate nelle seguenti aree:
  A) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) archeologia subacquea;
    2) archeometria;
    3) bioarcheologia;
    4) elementi di informatica;
    5) esegesi delle fonti letterarie;
    6) metodologia e tecnica dello scavo;
    7) metrologia antica;
    8) museologia e museografia;
    9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   10) teorie e tecniche del restauro;
   11) disegno e rilievo;
   12) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
   13)  metodi  matematici  e  statistici   per   la   preistoria   e
l'archeologia.
   B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:
    1) archeologia e antichita' celtiche;
    2) archeologia e antichita' egee;
    3) archeologia e antichita' sarde;
    4) ecologia preistorica;
    5) paleontologia del quaternario;
    6) paleontologia umana;
    7) paletnologia;
    8) etnografia preistorica dell'Africa;
    9) protostoria europea;
   10) preistoria del vicino e medio Oriente.
  C) Area dell'archeologia classica:
    1) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
    2) archeologia delle province romane;
    3) epigrafia e antichita' greche;
    4) epigrafia e antichita' romane;
    5) etruscologia e archeologia dell'Italia preromana;
    6) epigrafia italica;
    7) numismatica greca e romana;
    8) topografia di Roma e dell'Italia antica;
    9) storia dell'urbanistica del mondo antico;
   10) storia greca;
   11) storia romana.
  D) Area dell'archeologia tardo-antica e medioevale:
    1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
    2) archeologia e topografia medioevale;
    3) archeologia cristiana;
    4) archeologia bizantina;
    5) archeologia partica e sessanide;
    6) archeologia islamica;
    7) epigrafia e antichita' medioevali;
    8) numismatica e sfragistica medioevali;
    9) paleografia e diplomatica.
   E) Area giuridica:
    1) elementi e diritto amministrativo;
    2) estimo;
    3)  legislazione  dei beni culturali con elementi di legislazione
urbanistica;
    4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali.
  Nell'arco  di  tre  anni  vengono  tenuti  complessivamente  undici
insegnamenti  distribuiti sulla base di un piano di studi proposto da
ogni allievo all'inizio del primo  anno  e  modificabile  agli  inizi
degli  anni  successivi.  I  piani  proposti e le eventuali modifiche
debbono essere approvati dal consiglio della scuola.
  Il consiglio della scuola delibera  ogni  anno  quali  insegnamenti
attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
  Le  elezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,   attivita'   applicativa,   sopralluoghi   e   viaggi
d'istruzione.
  Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:
   cinque  fra  le  discipline dell'area corrispondente all'indirizzo
prescelto;
   due  fra  le  discipline  dell'area  delle  metodologie  e   delle
tecniche;
   tre fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo;
   uno fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  nel  primo  anno cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
dell'ambito  dell'indirizzo prescelto. Gli altri insegnamenti saranno
distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.
  L'attivita'  didattica  comprende  per  ogni  anno   500   ore   da
distribuire  fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita'
pratiche guidate. Alle attivita' pratiche  dovranno  essere  dedicate
non  meno  di  250  ore. I corsi possono essere articolati in moduli:
ciascun modulo e' costituito da piu' programmi monografici di  disci-
pline,   scelte   nell'ambito  delle  diverse  aree,  integrantisi  a
costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici
sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo  di
lezioni  coordinate,  nel  tema  e  nei tempi, con quelle degli altri
docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente  che,
oltre  a  svolgere  il proprio programma, coordina quello degli altri
docenti.
  Gli  specializzandi  possono  trascorrere,  su  deliberazione   del
consiglio  della  scuola,  un periodo di studio all'estero sulla base
dei programmi predisposti  in  dipendenza  di  appositi  accordi  con
istituzioni  scientifiche  italiane  e/o straniere. Il profitto della
permanenza all'estero viene valutato all'esame generale dell'anno.
  Nel corso del terzo anno gli allievi  potranno  fare  un  tirocinio
presso una soprintendenza ai beni culturali programmato e organizzato
dalla  scuola  di  intesa  con  le competenti autorita'. La frequenza
delle lezioni delle conferenze, dei  seminari,  delle  esercitazioni,
nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono obbligatorie.
  Gli  allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla
scuola di  intesa  con  le  competenti  autorita'.  Lo  scavo  verra'
condotto  da  uno  o  piu'  professori  della  scuola  che  cureranno
l'addestramento degli allievi.
  L'Universita', su proposta  del  consiglio  della  scuola,  stipula
convenzioni   con   enti   pubblici   o   privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione  di  strutture  extra
universitarie  in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento
delle attivita' di  formazione  degli  specializzandi  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati
prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Per  quanto  non  disciplinato  nel presente statuto si rinvia alla
normativa generale sulle scuole di specializzazione  dell'Universita'
"La Sapienza" di Roma.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 30 ottobre 1993
                                                    Il rettore: TECCE