IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI
                  CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di riconoscimento di Michael Buse presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi  nella  seduta
del 12 maggio 1993;
  Ritenuto   che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Michael  Buse,  nato  il 20 ottobre 1962 ad Hangen,
cittadino  tedesco,  di  Rechtsanwalt,  conseguito  in  Germania,  e'
riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per  l'iscrizione  in Italia
all'albo dei procuratori legali.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal  Consiglio  nazionale forense, secondo le
modalita' che seguono e davanti alla commissione nominata con decreto
del direttore generale del 1 dicembre 1993.
  La prova consistera' in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia stragiudiziale vertenti se non piu' di  tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto tributario;
   diritto internazionale privato;
   ordinamento forense;
   diritti e doveri dell'avvocato.
  La  prova  orale  consistera'  nella discussione di brevi questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito.  Il  candidato  sara'
ammesso  alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un
punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti.  L'esame  si  intendera'
superato  se  il  candidato  avra'  conseguito  in  ciascuna prova un
punteggio non inferiore a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 31 gennaio 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO