IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 23 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di reimpiego presso Gepi S.p.a. e Insar S.p.a.; Visto l'art. 22, comma 6, della sopra richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, ed integrato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460; Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 23, comma 4, della sopra richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalita' e delle condizioni per la corresponsione dell'importo di cui ai commi 2 e 3, pari alla misura del cinquanta per cento del residuo trattamento spettante ai lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che vengano assunti a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la Gepi S.p.a. e l'Insar S.p.a. realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare, successivamente alla data di entrata in vigore della richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223; Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Reimpiego lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 22, comma 6, presso Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a. 1. Per ciascun lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che venga assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la Gepi S.p.a. e la Insar S.p.a. realizzino o concorrano a realizzare o sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data dell'11 agosto 1991, le predette societa' subentrano nella misura del cinquanta per cento nel diritto del lavoratore assunto a percepire il residuo trattamento complessivamente spettante ai sensi del richiamato art. 22, comma 6, comprensivo sia dell'importo dell'integrazione salariale straordinaria, che della conseguente indennita' di mobilita'. 2. Sono da considerarsi iniziative produttive, ai fini dell'applicazione del precedente comma, quelle realizzate dalle: societa' operative della Gepi S.p.a. e della Insar S.p.a.; societa' a partecipazione Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a.; societa' a solo finanziamento Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a. 3. Ai fini della corresponsione degli importi di cui al comma 1, la Gepi S.p.a. e la Insar S.p.a. devono presentare istanza alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, indicando il nome del lavoratore o dei lavoratori assunti, nonche' la denominazione delle iniziative produttive presso cui sono state effettuate le assunzioni a tempo indeterminato. 4. L'istanza di cui al comma 3 dovra' essere corredata da documentazione idonea a comprovare che l'iniziativa nella quale il lavoratore e' stato assunto a tempo indeterminato e' stata realizzata o sviluppata dalla Gepi S.p.a. e dalla Insar S.p.a., ovvero vi sia stato, per la sua realizzazione o il suo sviluppo, il concorso determinante delle predette societa'. 5. L'istanza di cui al comma 3 dovra', altresi' essere presentata unitamente al nulla osta della Sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per territorio, attestante che l'avviamento del lavoratore e' stato effettuato per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonche' dalla dichiarazione del datore di lavoro, nella quale si confermi che il lavoratore ha superato il periodo di prova. 6. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del lavoratore alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' la sussistenza del diritto del suddetto lavoratore al successivo beneficio dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223; verificata, altresi', l'idoneita' della documentazione presentata ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dispone il pagamento in favore della Gepi S.p.a. e della Insar S.p.a. degli importi spettanti nella misura prevista dal comma 1. 7. Il pagamento di cui al precedente comma viene effettuato dalla sede INPS con cadenza mensile. Nel caso in cui il datore di lavoro presso il quale il lavoratore e' stato avviato non sia soggetto alla disciplina sui licenziamenti individuali, la corresponsione del residuo trattamento straordinario di integrazione salariale viene effettuata dalla sede INPS al termine del periodo per il quale il lavoratore avrebbe potuto continuare a godere del suddetto trattamento: la corresponsione dell'importo dell'indennita' di mobilita' viene invece effettuata al termine del periodo determinato per ciascun lavoratore dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, previa presentazione alla sede INPS di una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risulti che il lavoratore e' ancora in forza all'impresa presso cui e' stato avviato, e di documentazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio, che attesti che il lavoratore medesimo non e' stato reiscritto, nello stesso periodo, nella lista di mobilita' in applicazione dell'art. 9, comma 7, della citata legge 23 luglio 1991, n. 223.