IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  23 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di
reimpiego presso Gepi S.p.a. e Insar S.p.a.;
  Visto l'art. 22, comma 6, della sopra richiamata  legge  23  luglio
1991, n. 223, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge
20  gennaio  1992,  n.  22,  ed  integrato  dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge  29   settembre   1992,   n.   393,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460;
  Visto  l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 23, comma 4, della sopra richiamata  legge  23  luglio
1991,  n.  223,  nella  parte in cui demanda al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,  la
determinazione   delle   modalita'   e   delle   condizioni   per  la
corresponsione dell'importo di cui ai commi 2 e 3, pari  alla  misura
del   cinquanta  per  cento  del  residuo  trattamento  spettante  ai
lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23  luglio  1991,
n.  223,  che  vengano  assunti  a tempo indeterminato nell'ambito di
iniziative produttive che la Gepi S.p.a. e l'Insar S.p.a.  realizzino
o   concorrano   a  realizzare,  ovvero  sviluppino  o  concorrano  a
sviluppare, successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  della
richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Reimpiego lavoratori in trattamento straordinario di integrazione
   salariale  ai  sensi  dell'art. 22, comma 6, presso Gepi S.p.a. ed
   Insar S.p.a.
  1.  Per  ciascun  lavoratore  beneficiario   del   trattamento   di
integrazione  salariale straordinaria ai sensi dell'art. 22, comma 6,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che venga assunto  con  contratto
di  lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive
che la Gepi S.p.a. e  la  Insar  S.p.a.  realizzino  o  concorrano  a
realizzare  o  sviluppino  o  concorrano a sviluppare successivamente
alla data dell'11 agosto 1991, le predette societa' subentrano  nella
misura  del  cinquanta per cento nel diritto del lavoratore assunto a
percepire il residuo trattamento complessivamente spettante ai  sensi
del  richiamato  art.    22,  comma  6,  comprensivo sia dell'importo
dell'integrazione  salariale  straordinaria,  che  della  conseguente
indennita' di mobilita'.
  2.   Sono   da   considerarsi   iniziative   produttive,   ai  fini
dell'applicazione del precedente comma, quelle realizzate dalle:
   societa' operative della Gepi S.p.a. e della Insar S.p.a.;
   societa' a partecipazione Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a.;
   societa' a solo finanziamento Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a.
  3. Ai fini della corresponsione degli importi di cui al comma 1, la
Gepi S.p.a. e la Insar S.p.a. devono  presentare  istanza  alla  sede
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  competente per
territorio,  indicando  il  nome  del  lavoratore  o  dei  lavoratori
assunti,  nonche' la denominazione delle iniziative produttive presso
cui sono state effettuate le assunzioni a tempo indeterminato.
  4.  L'istanza  di  cui  al  comma  3  dovra'  essere  corredata  da
documentazione  idonea  a  comprovare che l'iniziativa nella quale il
lavoratore e' stato assunto a tempo indeterminato e' stata realizzata
o sviluppata dalla Gepi S.p.a. e dalla Insar S.p.a.,  ovvero  vi  sia
stato,  per  la  sua  realizzazione  o  il  suo sviluppo, il concorso
determinante delle predette societa'.
  5. L'istanza di cui al comma 3 dovra', altresi'  essere  presentata
unitamente   al   nulla   osta  della  Sezione  circoscrizionale  per
l'impiego, competente per territorio, attestante che l'avviamento del
lavoratore e' stato effettuato per un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  nonche'  dalla  dichiarazione  del  datore di lavoro,
nella quale si confermi che il lavoratore ha superato il  periodo  di
prova.
  6.   La  sede  INPS,  accertata  la  sussistenza  del  diritto  del
lavoratore  alla   fruizione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23
luglio 1991, n. 223, nonche' la sussistenza del diritto del  suddetto
lavoratore  al  successivo  beneficio dell'indennita' di mobilita' di
cui all'art. 7, commi 1 e 2, della medesima legge 23 luglio 1991,  n.
223;   verificata,   altresi',   l'idoneita'   della   documentazione
presentata ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dispone il
pagamento in favore della Gepi S.p.a.  e  della  Insar  S.p.a.  degli
importi spettanti nella misura prevista dal comma 1.
  7.  Il  pagamento di cui al precedente comma viene effettuato dalla
sede INPS con cadenza mensile. Nel caso in cui il  datore  di  lavoro
presso  il quale il lavoratore e' stato avviato non sia soggetto alla
disciplina  sui  licenziamenti  individuali,  la  corresponsione  del
residuo  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale viene
effettuata dalla sede INPS al termine del periodo  per  il  quale  il
lavoratore   avrebbe   potuto   continuare   a  godere  del  suddetto
trattamento:  la  corresponsione  dell'importo   dell'indennita'   di
mobilita'  viene invece effettuata al termine del periodo determinato
per ciascun lavoratore dall'art. 7, commi  1  e  2,  della  legge  23
luglio  1991,  n.  223,  previa  presentazione  alla sede INPS di una
dichiarazione del datore  di  lavoro,  dalla  quale  risulti  che  il
lavoratore  e'  ancora  in  forza  all'impresa  presso  cui  e' stato
avviato, e di documentazione  dell'Ufficio  regionale  del  lavoro  e
della massima occupazione, competente per territorio, che attesti che
il lavoratore medesimo non e' stato reiscritto, nello stesso periodo,
nella  lista di mobilita' in applicazione dell'art. 9, comma 7, della
citata legge 23 luglio 1991, n. 223.