IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, o in altre valute; Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visti i propri decreti 30 dicembre 1993 e 5 gennaio 1994 con i quali e' stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1 gennaio 1994/1997; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,50% 1 gennaio 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 gennaio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.469 miliardi; Tenuto altresi' conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1 gennaio 1994/1997, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 gennaio 1994/1997.