IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento per l'applicazione della predetta
legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del  21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati  membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,
relativo  all'attuazione  della  direttiva   del   Consiglio   numero
91/683/CEE  del  19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione
contro l'introduzione negli  Stati  membri  di  organismi  nocivi  ai
vegetali ed ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n.  306  del  31
dicembre   1993   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 93/423/CEE del 22 giugno
1993 che autorizza gli Stati membri a  derogare  talune  norme  della
direttiva  n.  77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname
di conifere essiccato in forno (kiln dried)  originario  degli  Stati
Uniti,   e   che   stabilisce   le  caratteristiche  del  sistema  di
accertamento da utilizzare per il legname essiccato  in  forno  (kiln
dried);
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto farebbe  escludere  i  rischi  fitosanitari  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  deroga  a  quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre
1993  il  legname  di  conifere  essiccato  in  forno  (kiln   dried)
originario  degli  Stati Uniti, puo' essere introdotto nel territorio
della Repubblica italiana sino al 1 aprile 1995.