IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i
sovracanoni  annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775,  e  successive  modificazioni,  sono  conferiti  nella
misura  di  L.  1.200  per  ogni  chilowatt di potenza nominale media
concessa e  riconosciuta  per  le  derivazioni  d'acqua  con  potenza
superiore a chilowatt 220;
  Visto  l'art.  3 della stessa legge con il quale viene demandato al
Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal
1 gennaio 1982, alla revisione della predetta misura  di  sovracanone
sulla  base  dei  dati  ISTAT  relativi all'andamento del costo della
vita;
  Visti i  decreti  ministeriali  28  novembre  1981,  n.  33199,  19
novembre  1933,  n.  34096,  26  novembre 1985, n. 34404, 25 novembre
1987, n. 33941 e 25 gennaio 1990, n. 30248 e 7 agosto 1992, n. 30042,
con i quali la suddetta misura fissa e' stata elevata, ai  sensi  del
citato art. 3 della legge n. 925, come segue:
   dal 1 gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, L. 1.614 per Kw;
   dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, L. 2.141 per Kw;
   dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, L. 2.532 per Kw;
   dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, L. 2.802 per Kw;
   dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, L. 3.135 per Kw;
   dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, L. 3.535 per Kw;
  Considerato  che  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268
del 15 novembre 1993,  e'  stata  pubblicata,  a  cura  dell'Istituto
nazionale  di  statistica  la variazione percentuale verificatasi nel
periodo ottobre 1991-ottobre 1993, nell'indice dei prezzi al  consumo
per  le  famiglie di operai ed impiegati (gia' indici del costo della
vita) nella misura del 9,5 per cento;
  Considerato, pertanto, che la misura fissa  di  sovracanone  e'  da
elevare,  per  il  biennio  1994-1995 da L. 3.535 a L. 3.871 per ogni
chilowatt di potenza nominale media;
                              Decreta:
  La misura del  sovracanone  annuo,  stabilita  dall'art.  2,  primo
comma,  della  legge  22  dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 a L.  3.871  per  ogni
chilowatt  di  potenza  nominale media concessa o riconosciuta per le
derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica,  con
potenza superiore a chilowatt 220.
   Roma, 1 febbraio 1994
                                                   Il Ministro: GALLO