IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso  e  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite  le
regioni  e  i  comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di
piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a  persone
non  facenti  parte  della popolazione stabile siano fatti affluire e
circolare nelle isole;
  Vista la delibera della  giunta  municipale  di  Capri  in  data  3
gennaio 1994, n. 1;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale di Anacapri in data 16
dicembre 1993, n. 233;
  Vista la  delibera  dell'Azienda  autonoma  di  cura,  soggiorno  e
turismo dell'isola di Capri in data 7 dicembre 1993, n. 1911/VIII.6;
  Vista  la  nota della prefettura di Napoli in data 28 gennaio 1994,
n. 013292/Gab;
  Visto il telegramma in data 1 febbraio 1994, n. 2974, con il  quale
si  sollecitava  il  parere  della  regione  Campania  in merito alla
emanazione del provvedimento di limitazione;
  Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per
le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  1  marzo  1994  al  30  ottobre  1994  e'  vietato  l'afflusso
sull'isola  di  Capri  degli  autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone non facenti parte  della  popolazione  stabile
dei comuni di Capri e Anacapri.