IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera della giunta municipale di Capri in data 3 gennaio 1994, n. 1; Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 16 dicembre 1993, n. 233; Vista la delibera dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 7 dicembre 1993, n. 1911/VIII.6; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 gennaio 1994, n. 013292/Gab; Visto il telegramma in data 1 febbraio 1994, n. 2974, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 1 marzo 1994 al 30 ottobre 1994 e' vietato l'afflusso sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.