IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 
   Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale  sono
state   fissate  le  modalita'  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi per i liberi professionisti;
   Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle
modalita' per la  copertura  di  periodi  assicurativi  scoperti  per
omesso versamento di contributi da parte dei datori di lavoro;
   Visto  il  decreto  ministeriale  27  gennaio 1964, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  13  marzo
1964,  con  il  quale  sono state approvate le tariffe per il calcolo
della riserva matematica prevista dalla predetta norma;
   Visto il decreto ministeriale 19  febbraio  1981,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio
1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al  citato
decreto ministeriale 27 gennaio 1964;
   Visto  il  decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1988, con il  quale  son  state
fissate  le  tariffe  per la regolarizzazione dei periodi scoperti di
contribuzione per i lavoratori autonomi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre  1990,
n.  317,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre
1990 recante disposizioni per  il  coordinamento  delle  disposizioni
vigenti  in  materia  di  concessione  delle provvidenze a favore dei
notati e delle loro famiglie;
   Sulla  proposta  del  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa
nazionale  del notariato, il quale nella seduta del 28 luglio 1992 ha
deliberato  di  approvare  tariffe  per  il  calcolo  della   riserva
matematica  di  cui  all'art.  2  della legge 5 marzo 1990, n. 45, da
applicare alle domande di ricongiunzione  presentate  dagli  iscritti
alla  Cassa  nazionale  del notariato e successivamente, nella seduta
del 30 aprile 1993, ha approvato le istruzioni per l'uso delle citate
tabelle;
   Preso atto del parere del  Consiglio  di  Stato  il  quale,  nella
seduta  del  26  febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione dei
decreti ministeriali di approvazione delle tariffe di cui all'art.  2
della  legge  5  marzo  1990,  n.  45,  non debba essere applicata la
procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Considerata  la  necessita'  di  provvedere  all'emanazione  delle
tariffe  per  la  determinazione  della  riserva  matematica  di  cui
all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, da applicare alle domande
di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa nazionale  del
notariato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Le  tariffe  per  la  determinazione  della  riserva matematica in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge  5  marzo
1990,  n. 45, per gli iscritti alla Cassa nazionale del notariato che
richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono
determinate sulla base  dei  coefficienti  contenuti  nelle  allegate
tabelle   che,   vistate   ed   allegate   al  presente  decreto,  ne
costituiscono parte integrante..
   Sono  altresi'  approvate  le  allegate  istruzioni per il calcolo
della riserva matematica.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 febbraio 1994
                                                  Il Ministro: GIUGNI