IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalita' per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti; Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalita' per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale son state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1990, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1990 recante disposizioni per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di concessione delle provvidenze a favore dei notati e delle loro famiglie; Sulla proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, il quale nella seduta del 28 luglio 1992 ha deliberato di approvare tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, da applicare alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa nazionale del notariato e successivamente, nella seduta del 30 aprile 1993, ha approvato le istruzioni per l'uso delle citate tabelle; Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta del 26 febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, non debba essere applicata la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di provvedere all'emanazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, da applicare alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa nazionale del notariato; Decreta: Art. 1. Le tariffe per la determinazione della riserva matematica in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti alla Cassa nazionale del notariato che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle allegate tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.. Sono altresi' approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 1994 Il Ministro: GIUGNI