AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Vedi  anche  il  D.L.  7  gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni
urgenti  per  l'organizzazione  della  prima  fase  della  presidenza
italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa
(CSCE).
                               Art. 1.
  1.  Per  l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo
dei sette Paesi piu' industrializzati (G7) e dell'Iniziativa  centro-
europea,  e'  istituita  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,  di  concerto
con  il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1  gennaio 1994 al 30
aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di  provvedere  a  tutti
gli  adempimenti  necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e  le  direttive
per la realizzazione dei vertici.
  2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non piu' di
tre  funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari
esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e
ministro plenipotenziario di prima classe, che  saranno  collocati  a
disposizione,  con  incarico,  per  tutta la durata della delegazione
stessa in deroga a quanto  previsto  e  in  aggiunta  al  contingente
fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica
5  gennaio  1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto
del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1970,  n.  1077  (a),
nonche'  non  piu'  di  quattro dipendenti di qualifica non inferiore
alla settima del Ministero degli affari esteri e non piu'  di  cinque
funzionari  appartenenti  ad  altre  amministrazioni  in posizione di
fuori ruolo o di comando.
  3.  Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione
della presidenza italiana per  l'anno  1994  della  Conferenza  sulla
sicurezza  e  la  cooperazione  in  Europa  (CSCE),  e' istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  su  proposta  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
per il periodo dal 1  gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione
incaricata di provvedere a tutte le attivita' necessarie.
  4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non piu' di
tre  funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari
esteri,  di  cui  almeno  uno  con  la  qualifica  non  inferiore   a
consigliere  d'ambasciata,  che saranno collocati a disposizione, con
incarico, per tutta la durata della delegazione stessa  in  deroga  a
quanto  previsto  e  in aggiunta al contingente fissato dall'articolo
111 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  1970, n. 1077 (a), nonche' un impiegato del
Ministero degli  affari  esteri,  di  qualifica  non  inferiore  alla
settima,   e  non  piu'  di  tre  dipendenti  appartenenti  ad  altre
amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.
  5. Ai componenti delle delegazioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  si
applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2, quarto, quinto e
sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208 (b).
 
             (a)   Il   D.P.R.   n.   18/1967   reca    l'ordinamento
          dell'Amministrazione  degli  affari esteri. Si trascrive il
          testo del relativo art. 111, come sostituito  dall'art.  47
          del D.P.R. n. 1077/1970:
             "Art.   111   (Collocamento   a   disposizione).  -  Gli
          ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed  i  consiglieri
          di  ambasciata,  possono,  con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro per gli affari esteri,
          essere collocati a disposizione del Ministero, quando  cio'
          sia richiesto dall'interesse del servizio.
             Qualora  i  funzionari a disposizione siano investiti di
          incarico speciale lo stato di  disposizione  cessa  con  la
          cessazione dall'incarico.
             Per  i  funzionari  a  disposizione  senza  incarico  il
          periodo di disposizione  non  puo'  eccedere  i  due  anni;
          trascorso   il   suddetto   periodo  senza  che  sia  stato
          altrimenti disposto,  essi  sono  collocati  a  riposo  con
          decreto del Ministro.
             Il  numero complessivo dei funzionari a disposizione non
          puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti  del
          ruolo organico".
             (b)   La  legge  n.  208/1984  reca:  "Organizzazione  e
          finanziamento del semestre  di  presidenza  italiana  della
          CEE".  Si  trascrive  il  testo  del relativo art. 2, commi
          quarto, quinto e sesto:
             "Resta  comunque  a  carico  delle  amministrazioni   di
          provenienza   dei   predetti   il   trattamento   economico
          metropolitano.
             Per  fronteggiare  tempestivamente   gli   indifferibili
          adempimenti  connessi  con  la  gestione  della  presidenza
          italiana,  i  componenti  la  delegazione,  nel  territorio
          nazionale,  nel  limite  di un contingente di venti unita',
          possono  essere  autorizzati  annualmente,  in  deroga alle
          disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro
          un numero massimo di prestazioni orarie da  stabilirsi  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
          i   Ministri   del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica,
          comprensive di ogni altra  maggiore  prestazione  eccedente
          l'orario  d'obbligo  resa  a  qualsiasi  titolo nel periodo
          autorizzato.
             Ai componenti la delegazione che  si  recano  all'estero
          viene  corrisposta  per  l'intera  durata della missione la
          maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la
          generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del
          30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3  giugno
          1926,  n.  941,  ed  in deroga ai limiti di durata previsti
          dallo stesso art. 3 e dal successivo art.  7  del  predetto
          regio decreto".