AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche il D.L. 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). Art. 1. 1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo dei sette Paesi piu' industrializzati (G7) e dell'Iniziativa centro- europea, e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e le direttive per la realizzazione dei vertici. 2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non piu' di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (a), nonche' non piu' di quattro dipendenti di qualifica non inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non piu' di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando. 3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le attivita' necessarie. 4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non piu' di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (a), nonche' un impiegato del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore alla settima, e non piu' di tre dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando. 5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208 (b).
(a) Il D.P.R. n. 18/1967 reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Si trascrive il testo del relativo art. 111, come sostituito dall'art. 47 del D.P.R. n. 1077/1970: "Art. 111 (Collocamento a disposizione). - Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio. Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico. Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro. Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico". (b) La legge n. 208/1984 reca: "Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE". Si trascrive il testo del relativo art. 2, commi quarto, quinto e sesto: "Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano. Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unita', possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato. Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto".