IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 30 luglio 1990,  n.  218,  recante  disposizioni  in
materia   di  ristrutturazione  ed  integrazione  patrimoniale  degli
istituti di credito di diritto pubblico;
  Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per  la  ristrutturazione  e  per  la
disciplina del gruppo creditizio;
  Visto  il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente
l'attuazione della  direttiva  n.  89/646/CEE,  ed,  in  particolare,
l'art.  43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie
degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria
sono approvate dal Ministro del tesoro;
  Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento,  con
sede in Cento;
  Vista  la  delibera del 16 settembre 1993 con la quale il consiglio
di  amministrazione  della  predetta  Fondazione,   con   il   parere
favorevole  dell'assemblea  dei  soci,  ha approvato, tra l'altro, le
modifiche degli articoli 10, 11, 14, 20 e 23 dello statuto;
  Visto il decreto ministeriale  n.  243265  del  26  novembre  1993,
concernente   disposizioni  sulla  incompatibilita'  tra  le  cariche
amministrative e di controllo negli  enti  conferenti  e  le  cariche
amministrative  e  di  controllo  nella societa' conferitaria e nelle
societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;
  Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
                              Decreta:
  Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 10, 11, 14,  20
e  23 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con
sede in Cento, di cui all'allegato che costituisce  parte  integrante
del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 febbraio 1994
                                                 Il Ministro: BARUCCI