IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio  1963,  n.  281,  modificata
dalla  legge  8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152,  concernente  la  disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante  norme  in
materia  di  additivi per mangimi, modificato con decreto 19 febbraio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1992;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo  1992,  n.
228,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
66/1992, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista la  direttiva  n.  92/64/CEE  della  Commissione,  che  viene
recepita  riguardo  alle  modifiche  da apportare all'allegato II del
decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228;
  Vista la direttiva n. 92/99/CEE della Commissione, che  proroga  il
termine  massimo  di  durata  dell'autorizzazione  di taluni additivi
nell'alimentazione degli animali;
  Considerato che gli additivi  "Avilamicina"  per  le  categorie  di
animali  "suinetti  e  suini",  "Maduramicina  Ammonio" per "polli da
ingrasso" e "Aluminati di calcio sintetico" per "pollame,  conigli  e
suini"  sono stati inseriti nell'allegato I a seguito della direttiva
n. 92/64/CEE della Commissione, recepita con decreto 18 agosto  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 210 del 7
settembre 1993;
  Visto il  decreto-legge  14  settembre  1993,  n.  359,  contenente
disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  allegati  I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo 1992, n. 228, sono  modificati  conformemente  all'allegato  al
presente decreto.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per il
controllo preventivo di legittimita' ed entra  in  vigore  il  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 novembre 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA
 Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1994
 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 5