A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle Casse pensioni  degli
                                  istituti di previdenza
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle Corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  delegazioni  regionali  della
                                  Corte dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla   ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alla Ragioneria centrale presso  le
                                  gestioni pensionistiche
                                  All'ufficio   di   riscontro  della
                                  Corte dei conti presso le  gestioni
                                  pensionistiche
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                         PARTE INTRODUTTIVA
  La legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario  n.  121  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303
del 28 dicembre 1993, ha innovato ancora  la  materia  previdenziale,
con disposizioni che si vanno ad aggiungere a quelle gia' sancite con
il   decreto-legge   19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e con i  decreti
legislativi  del  30  dicembre 1992, n. 503 ed 11 agosto 1993, numeri
373 e 374.
  Queste  ultime  norme  sono state gia' illustrate, rispettivamente,
con le circolari 23 dicembre 1992, n. 13/I.P.,  23  luglio  1993,  n.
16/I.P. e 14 gennaio 1994, n. 1, alle quali si fa comunque rinvio.
  La presente circolare, invece, ha lo scopo di fornire istruzioni in
merito  alla  nuova  disciplina  e  sui  riflessi  sulle disposizioni
precedenti.
  Prima di iniziare l'illustrazione della richiamata legge n. 537 del
1993, e' opportuno sin d'ora precisare  che  il  legislatore  con  il
comma   25   dell'art.   11  della  legge  medesima  ha  fornito  una
interpretazione autentica dell'art. 1 del decreto-legge 19  settembre
1992,  n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438, stabilendo che il periodo  di  preavviso  di  cui  alla
lettera  c) del comma 2 del suddetto art. 1 - concernente soprattutto
il personale delle  aziende  municipalizzate  -  per  le  domande  di
cessazione dal servizio prodotte prima del 19 settembre 1992 inizia a
decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.
1) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA'.
  L'art.  11  della  menzionata  legge  n.  537  del 1993 ha previsto
rilevanti  novita'  per  ridurre   la   spesa   pubblica   in   campo
previdenziale  e  assistenziale,  in  particolare con il comma 16 che
espressamente recita:
  "Con effetto  dal  1  gennaio  1994,  fermi  restando  i  requisiti
concessivi   prescritti   dalla   vigente  normativa  in  materia  di
pensionamento  anticipato  rispetto   all'eta'   stabilita   per   la
cessazione   dal   servizio  ovvero  per  il  collocamento  a  riposo
d'ufficio, nei confronti  di  coloro  che  conseguono  il  diritto  a
pensione  anticipata  con  un'anzianita'  contributiva inferiore a 35
anni, escluse le cause di cessazione dal  servizio  per  invalidita',
l'importo   del  relativo  trattamento  pensionistico,  ivi  compresa
l'indennita' integrativa speciale, e'  ridotto  in  proporzione  agli
anni  mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo,
secondo le percentuali di cui all'allegata tabella A".
  Al riguardo e' opportuno segnalare che detta  tabella,  per  quanto
attiene   agli   anni   mancanti   al  raggiungimento  del  requisito
contributivo di 35 anni, non va oltre i 15 anni con  una  percentuale
massima  di riduzione dell'ammontare della pensione anticipata del 35
per cento.
  Pertanto, ove si verifichino invece ipotesi  di  cessazioni  antic-
ipate  con  servizi  inferiori a 20 anni, la percentuale di riduzione
del relativo trattamento pensionistico dovra'  essere  sempre  quella
del 35 per cento.
  E'  necessario precisare, inoltre, che nei confronti degli iscritti
appartenenti a categorie che raggiungano il  massimo  della  pensione
con  anzianita'  inferiore  a  35  anni  ed ove tale limite non fosse
tassativamente prescritto per il collocamento a riposo d'ufficio (nel
qual caso si tratterebbe di pensione  di  vecchiaia),  l'operativita'
della  tabella  A  va  attribuita  in funzione degli anni mancanti al
raggiungimento del limite predetto che andra' a sostituire quello  di
35 anni previsto nella tabella medesima.
  Cio'  promesso  per l'applicazione della norma recata dal comma 16,
si rende necessario chiarirne la decorrenza, l'ambito  operativo,  le
modalita' di calcolo dell'anzianita' contributiva e le eccezioni.
a) Decorrenza.
  La   riduzione  del  trattamento  anticipato  di  quiescenza  trova
applicazione con effetto dal 1 gennaio 1994, va cioe'  applicata  sui
trattamenti  di  pensione  aventi  decorrenza  dalla  predetta  data,
conseguiti a seguito di domanda di dimissioni  dal  servizio,  e  per
tutte  le altre cause di cessazione anticipate gia' specificate nella
parte introduttiva della circolare n. 16/I.P., cui si rinvia.
  Va, pero', osservato che il rigore di tale  disposizione  e'  stato
attenuato  dal  successivo  comma  19 che, come sara' poi illustrato,
consente la revoca della domanda di dimissioni presentata dopo il  31
dicembre  1992 oppure la riassunzione in servizio in caso di avvenuta
cessazione.
b) Ambito operativo.
  L'ambito operativo e' espressamente  stabilito  dal  comma  18  che
recita:
  "Le  disposizioni  di  cui  al  comma 16 si applicano ai dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  nonche'  alle  altre  categorie di
dipendenti iscritte alle predette  forme  di  previdenza,  esclusi  i
soggetti  la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del
15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni".
  Al riguardo si deve innanzitutto evidenziare che tra i  destinatari
di  detta  disposizione  vi  sono  gli  iscritti  alle casse pensioni
amministrate dall'ex Direzione generale degli istituti di previdenza.
  Particolare rilevanza assume, poi,  l'esclusione  dell'applicazione
del   comma   16  nei  confronti  dei  soggetti  la  cui  domanda  di
"pensionamento" (ossia di dimissioni) sia stata accolta prima del  15
ottobre  1993  dalle  competenti  amministrazioni oppure ne sia stato
deliberato, sempre entro la stessa data, il collocamento a riposo per
una delle cause di  cessazione  anticipata  specificate  nella  parte
introduttiva  della  circolare  n.  16/I.P.;  in  buona  sostanza, il
legislatore ha riprodotto  la  disposizione  contenuta  nell'art.  1,
comma  2,  lettera  e),  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
cosi' come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
  In via preliminare, si deve osservare come, ai  fini  della  citata
esclusione,  risulti  necessario,  quale  prima  condizione,  che  la
domanda di dimissioni sia stata presentata prima del 15 ottobre 1993.
Inoltre e' indispensabile che l'ente di appartenenza  abbia  accolto,
con   le  consuete  modalita'  previste  dalle  norme  legislative  o
regolamentari e  sempre  anteriormente  al  15  ottobre  1993,  detta
domanda.
  Peraltro,  e'  appena  il  caso  di  rammentare  che la volonta' di
accoglimento della domanda in questione puo'  ritenersi  manifestata,
seppur  in maniera implicita, qualora ricorrano ipotesi qualificabili
come  "silenzio-assenso",  quando  cioe'  le  fonti  normative  delle
amministrazioni  di appartenenza stabiliscano, per decidere in merito
alle istanze di pensionamento presentate dai  propri  dipendenti,  un
preciso termine temporale spirato il quale, senza che sia intervenuto
alcun   provvedimento  da  parte  delle  amministrazioni  stesse,  le
predette istanze si intendono accolte automaticamente senza ulteriori
formalita'.
  A tale proposito si ritiene  opportuno  far  presente  che,  ancora
recentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  la funzione pubblica, con nota n. 15119/93 del 6 luglio 1993, ha
precisato che le domande di collocamento a riposo del personale delle
unita'  sanitarie  locali, per le quali non sia stata adottata alcuna
delibera di accoglimento, devono comunque considerarsi  accettate  in
virtu'    dell'istituto   del   "silenzioassenso"   operante,   nella
fattispecie, in  base  al  disposto  dell'art.  54  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.
  Si  precisa,  inoltre, che anche la sottoscrizione del modello S.C.
755/4 (all'epoca in uso) da parte del responsabile  dell'ente  datore
di  lavoro - ai fini della concessione del trattamento provvisorio di
pensione   -   puo'   essere    considerata    come    manifestazione
dell'amministrazione  di  accoglimento  delle  dimissioni, purche' il
predetto modello risulti, da  data  certa,  inviato  alla  competente
direzione provinciale del Tesoro prima del 15 ottobre 1993.
  Una particolare attenzione va rivolta, poi, alle fattispecie in cui
il  rapporto  di  lavoro  rivesta  natura privatistica (ad es. per le
aziende municipalizzate), in quanto in tali casi non puo' ipotizzarsi
la presenza di un atto di accoglimento delle dimissioni non  previsto
dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro.
  Conseguentemente, qualora la domanda di cessazione dal servizio sia
stata  presentata  anteriormente  alla  data del 15 ottobre 1993, gli
interessati non saranno riguardati dalla riduzione proporzionale  del
loro trattamento pensionistico, secondo quanto statuito dal comma 16.
  Si ritiene opportuno, inoltre, evidenziare che l'accoglimento delle
domande  di dimissioni avvenuto, come in precedenza esposto, entro il
prescritto termine del 14 ottobre 1993, e' di per se' sufficiente  ad
escludere  l'applicazione  delle  disposizioni  recate dal richiamato
comma 16.
  Al riguardo occorre pero' sottolineare che la nuova normativa,  pur
riproducendo  sostanzialmente  le disposizioni contenute nell'art. 1,
comma 2, lettera e), del decreto-legge 19  settembre  1992,  n.  384,
come  convertito  con legge 14 novembre 1992, n. 438, non puo' essere
interpretata secondo i chiarimenti che per  quest'ultima  norma  sono
stati  forniti  dal  dispaccio telegrafico del Ministro del tesoro n.
3938 del 16 febbraio 1993, in quanto le  fattispecie  da  considerare
sono completamente diverse.
  Infatti, mentre il dispaccio del Ministro del tesoro e' intervenuto
per  far  fronte alle situazioni di incertezza determinatesi all'atto
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 384 - che  ha  comportato
provvedimenti  difformi  da  parte  degli  enti prima delle modifiche
intervenute in  sede  di  conversione  del  decreto  medesimo  -  con
l'attuale  norma  prevista  dalla legge n. 537 del 1993 le incertezze
non hanno piu' ragion d'essere  e,  comunque,  coloro  che  volessero
rivedere  il  proprio  orientamento potrebbero revocare la domanda di
dimissioni ed essere riassunti  in  servizio,  in  caso  di  avvenuta
cessazione,  come  stabilito  dal  comma  19  dello stesso art. 11 in
esame.
  Pertanto, eventuali modificazioni deliberate dagli enti dopo il  14
ottobre  1993,  con differimento della data di collocamento a riposo,
non potrebbero essere ritenute valide ai fini della esclusione  della
riduzione prevista dal comma 16.
  Infine, con riguardo ai soggetti che sono incorsi nella sospensione
dei  pensionamenti  anticipati  stabilita a tutto il 31 dicembre 1993
dall'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.  384,  convertito
con  modificazioni  nella  legge  14  novembre  1992, n. 438, si deve
rilevare   che  soltanto  coloro  che  si  trovano  nelle  suindicate
condizioni previste dal citato comma 18 si sottraggono alla riduzione
del trattamento pensionistico mentre, in caso contrario, deve trovare
applicazione la riduzione medesima in quanto, anche se la  cessazione
dal  servizio  sia  avvenuta entro il 31 dicembre 1993, la decorrenza
della pensione avra' effetto dal 1 gennaio 1994.
  Conseguentemente la predetta riduzione e' applicabile in tutti quei
casi di  cessazione  anticipata  dal  servizio  verificatisi  dal  19
settembre  1992 per i quali non operano ne' le norme di deroga di cui
al comma 2 del menzionato art. 1 del decreto-legge n.  384  del  1992
come  convertito  nella  legge  n.  438  del  1992,  ne'  le cause di
esclusione disposte dai commi 16 e 18 dell'art. 11 della legge n. 537
in esame.
c) Modalita' di calcolo dell'anzianita' contributiva.
  Nell'anzianita' contributiva  debbono  essere  ricompresi  tutti  i
servizi  e/o  periodi  utili  a  pensione, secondo quanto specificato
nella parte introduttiva della circolare n.  16/I.P.  alla  quale  si
rinvia.
  Va  inoltre  sottolineato  che,  ai  limitati  fini della riduzione
disposta  dal  comma  16  in   esame,   la   complessiva   anzianita'
contributiva presa a base per la misura della pensione va arrotondata
ad  anni  interi,  in analogia ai criteri operativi utilizzati per il
calcolo  dell'indennita'  integrativa  speciale  in  quarantesimi  in
applicazione  dell'art.  10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
  A tale riguardo, si ritiene opportuno rammentare  che  il  servizio
utile  ai  fini  della  misura  tiene  conto  del solo arrotondamento
previsto dall'art.  3  della  legge  n.  274  del  1991  che  prevede
espressamente: "  . il complessivo servizio utile viene arrotondato a
mese  intero,  trascurando  la  frazione  del  mese  non  superiore a
quindici giorni e computando per un mese quella superiore".
  In conclusione, quindi, la frazione di un anno del  servizio  utile
ai  fini  del  diritto,  risultante  alla  data  della cessazione, se
superiore a sei mesi e  quindici  giorni  viene  valutata  come  anno
intero, altrimenti si trascura.
d) Eccezioni.
  La   riduzione   del   trattamento   pensionistico,   ivi  compresa
l'indennita' integrativa  speciale,  si  applica  unicamente  per  le
pensioni  di anzianita'; conseguentemente sono escluse le pensioni di
vecchiaia, quelle derivanti da cessazioni  avvenute  per  invalidita'
assoluta o relativa al posto occupato nonche' i casi, gia' ricordati,
dei  soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima
del 15 ottobre 1993 dalle amministrazioni di appartenenza.
2) FACOLTA' DI REVOCA DELLE DIMISSIONI E RIASSUNZIONE
   IN SERVIZIO.
  Come prima cennato il legislatore, per attenuare  il  rigore  della
disposizione  relativa  alla riduzione del trattamento pensionistico,
ha statuito espressamente al comma 19:
  "E' fatta salva, per  coloro  che  abbiano  presentato  domanda  di
collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne
facciano  domanda  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore della presente legge, la possibilita'  di  revocarla,  ovvero,
qualora  cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e
con  l'anzianita'  di  servizio  maturata all'atto del collocamento a
riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai fini  della
previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali".
  Si  osserva  al  riguardo  che  i dipendenti che avevano presentato
domanda di dimissioni dal  1  gennaio  al  31  dicembre  1993  e  che
sarebbero  penalizzati  dalla riduzione prevista dal comma 16 possono
avvalersi della facolta' di chiedere la revoca della domanda  stessa;
le  summenzionate  domande  di revoca debbono essere presentate dagli
interessati alle amministrazioni di appartenenza entro la data del  2
marzo 1994, risultando fissata l'entrata in vigore delle disposizioni
contenute nella legge n. 537 del 1993 al 1 gennaio 1994 (art. 17).
  E'  opportuno precisare, inoltre, che stante la natura della norma,
redatta allo scopo di salvaguardare coloro che  altrimenti  sarebbero
colpiti  dalla  riduzione  di cui al comma 16, ne deriva per gli enti
datori di lavoro l'obbligo giuridico  di  accogliere  le  domande  di
riammissione in servizio.
  Per  quanto  riguarda il riscatto del periodo di cui al comma 19 e'
da precisare  che  esso  avverra'  con  le  consuete  modalita'  gia'
previste dalle ex casse pensioni.
  Al  successivo  comma  20  il  legislatore  ha inoltre stabilito un
preciso termine entro il quale  gli  enti  datori  di  lavoro  debono
provvedere in merito alla revoca e riassunzione, disponendo che:
  "I  competenti  organi dell'amministrazione devono deliberare sulle
domande  di  revoca  delle  dimissioni  ovvero   sulle   domande   di
riassunzione  entro  trenta  giorni dalla loro presentazione da parte
degli interessati".
3) DISTACCHI SINDACALI.
  L'art. 11 in esame, al comma 21, ha previsto, per gli iscritti  che
usufruiscano  di  distacchi  sindacali non retribuiti, la facolta' di
conservare l'iscrizione alle casse assumendo a loro  carico  l'intero
onere contributivo anche per la parte dell'ente.
  Tale  norma,  per  i  soli  casi in esame, modifica la disposizione
dell'art. 24 del regio decreto-legge  n.  680/38,  per  la  quale  e'
sempre  e  comunque  l'ente  datore di lavoro obbligato al versamento
contributivo.
  L'esercizio della facolta' di continuare l'iscrizione va  richiesto
con  apposita  domanda da parte degli interessati ed il pagamento dei
contributi, a decorrere dalla data del distacco o  dal  primo  giorno
del   mese   successivo   alla  data  della  domanda,  dovra'  essere
commisurato sulla retribuzione annua  cui  gli  interessati  medesimi
avrebbero  avuto diritto se fossero rimasti alle dipendenze dell'ente
che,   all'uopo,   dovra'   rilasciare   le    relative    periodiche
certificazioni; il corrispondente versamento dovra' essere effettuato
direttamente  dal  personale  interessato  alle contabilita' speciali
accese  per  conto  delle  ex  casse  pensioni  presso  le  tesorerie
provinciali dello Stato in ragione trimestrale e comunque entro il 31
dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce.
  Sulle  somme pagate oltre tale termine sono dovuti gli interessi di
mora al saggio legale composto.
  Si fa in ogni caso presente che  sulla  specifica  problematica  in
esame  verranno  fornite  con successiva apposita circolare ulteriori
dettagliate istruzioni.
4) DISCIPLINA DEL CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
   ED AUTONOMO.
  Ancora prima della loro entrata in vigore, le disposizioni previste
dall'art.  10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sulla
disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro  dipendente  e
autonomo,  sono state oggetto di modifica; in particolare, il comma 6
del suddetto decreto legislativo e'  stato  sostituito  dal  comma  9
dell'art. 11 in esame, che recita:
  "Il  comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e' sostituito dai seguenti: '6. Le pensioni di  anzianita'  a
carico  dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle
forme di  essa  sostitutive,  nonche'  i  trattamenti  anticipati  di
anzianita'  delle  forme  esclusive con esclusione delle eccezioni di
cui  all'art.  10  del  decreto-legge  28  febbraio  1986,   n.   49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in
relazione  alle  quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1, 3, e 4  del  presente  articolo,  non  sono  cumulabili  con
redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da
lavoro  autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro
conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.
  6-bis. Le  quote  delle  pensioni  di  anzianita'  a  carico  delle
gestioni  previdenziali  degli  artigiani,  degli esercenti attivita'
commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  eccedenti
l'ammontare   corrispondente  al  trattamento  minimo  vigente  nelle
rispettive gestioni, non sono cumulabili con  il  reddito  da  lavoro
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito
stesso, senza obbligo di cancellazione degli elenchi previdenziali ed
assistenziali.  Le  predette  pensioni  sono  incumulabili nella loro
interezza con i redditi da lavoro dipendente'".
  Tale norma oltre a confermare l'assoluto divieto di cumulo  tra  le
pensioni  di  anzianita'  ed  i  redditi da lavoro dipendente nonche'
quelli da lavoro  autonomo  nei  limiti  stabiliti  dal  primo  comma
dell'art.  10  del  decreto  legislativo  n. 503, ha introdotto delle
innovazioni per le pensioni di anzianita'  a  carico  delle  gestioni
previdenziali  degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali
e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
  Con riferimento alla disciplina sul  divieto  di  cumulo  e'  stata
inoltre  modificata  la  disposizione recata dal comma 8 dell'art. 10
del richiamato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il comma
10 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 recita infatti:
  "Il comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  503,  e' sostituito dal seguente: '8. Ai lavoratori che alla data
del 31  dicembre  1994  sono  titolari  di  pensione,  ovvero,  hanno
raggiunto  i  requisiti contributivi minimi per la liquidazione della
pensione di vecchiaia o di anzianita', continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu' favorevole'".
  Il  menzionato  comma  ha  introdotto un correttivo al rigore della
nuova  disciplina  sul  cumulo,  consentendo   l'applicazione   delle
disposizioni  in  materia  poste  dalla previgente normativa, se piu'
favorevoli, nei confronti di coloro che siano gia' pensionati  al  31
dicembre  1994  nonche'  per  coloro  che  a  tale  data abbiano gia'
raggiunto il  diritto  a  pensione  sia  essa  di  vecchiaia  che  di
anzianita'.
  Pertanto  la  nuova  normativa  relativa  al  divieto di cumulo tra
pensione e lavoro autonomo e'  applicabile  solamente  nei  confronti
degli  iscritti  che maturano il diritto a pensione dall'anno 1995 in
poi; al riguardo si fa  presente  che  per  l'applicazione  di  detta
normativa saranno diramate successive articolate istruzioni.
5) DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' DIFFERITE.
  Il  comma 17 dell'art. 11 in esame ha modificato nel modo seguente,
per quanto qui interessa, il contenuto della legge n. 438 del 1992:
  "Per il 1994 il termine del 1 settembre, di cui all'art.  1,  comma
2-ter,  del  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,  e'  fissato  a
tutti  gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico
della scuola il predetto termine rimane immutato".
  Con tale disposizione, per il solo anno 1994,  il  termine  per  la
decorrenza  delle  pensioni  di anzianita' e' stato posticipato dal 1
settembre al 24 dicembre.
  E' appena il caso di precisare che destinatari di tale disposizione
sono solamente coloro  che  hanno  maturato  il  diritto  a  pensione
anticipata  dal  1  gennaio  1993 al 23 dicembre 1994. Infatti non e'
stato modificato l'art. 2-quinquies della legge n. 438  del  1992  in
base  al quale limitatamente all'anno 1994 non sono soggetti ad alcun
contingentamento  i  pensionamenti  anticipati  dei   dipendenti   in
possesso   al  31  dicembre  1992  dei  requisiti  richiesti  per  il
conseguimento del diritto a pensione.
  E'  di  tutta   evidenza   che   restano   esclusi   dal   predetto
contingentamento  tutti quei casi di cessazione che non danno luogo a
pensione  di  anzianita'  e  precisamente:  le  cessazioni   per   il
raggiungimento  dei tassativi limiti massimi di eta' e/o di servizio,
per morte, nonche'  per  inabilita'  assoluta  o  relativa  al  posto
ricoperto.
  Resta,  infine,  escluso dallo spostamento della data di decorrenza
della pensione il personale della scuola, sia  docente  che  tecnico,
dipendente  da  amministrazioni  provinciali  e comunali; infatti per
costoro il termine rimane fermo al 1 settembre 1994.
6) MODALITA' OPERATIVE.
  La riduzione proporzionale a  decorrere  dal  1  gennaio  1994  dei
trattamenti pensionistici anticipati, disposta dal comma 16 dell'art.
11  sopra esaminato, impone necessariamente che vengano svolte alcune
attivita'
operative  atte  ad  applicare  tale  nuova   disciplina   anche   ai
trattamenti provvisori di quiescenza evitando fra l'altro, cosi', che
in tale sede vengano corrisposte agli interessati somme non dovute.
  In  particolare, gli enti datori di lavoro, in sede di compilazione
del modello di acconto sc 755/5, cosi' come illustrato con la recente
circolare  14  gennaio  1994,  n.  1/94,  dovranno  farsi  carico  di
applicare  puntualmente  il  coefficiente  riduttivo  previsto  dalla
tabella A, allegata alla legge n. 537 del 1993 - individuato in  base
all'anzianita'   contributiva  determinata  con  le  modalita'  sopra
specificate - tenendo presente che tale riduzione deve essere operata
sull'importo della  pensione  annua  lorda  e  con  l'avvertenza  che
l'importo  medesimo  non  dovra'  mai risultare inferiore alla misura
minima prevista dall'art. 26, comma 1, della legge 29 aprile 1976, n.
177, per le  pensioni  a  carico  della  Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari
e della Cassa per gli insegnanti, misura che anche per l'anno 1994 e'
di L. 751.700.
  Il   predetto   coefficiente  dovra'  risultare  evidenziato  nella
comunicazione del mod. sc 755/5 alla competente direzione provinciale
del Tesoro.
  Giova rammentare poi, in conformita' delle istruzioni impartite con
la circolare della ex Direzione generale degli istituti di previdenza
n. 624 del 7 aprile 1992 che, qualora tra i servizi utili a  pensione
sia  compreso  un  periodo  ricongiungibile  in base all'art. 2 della
legge n. 29 del 1979, per il quale non sia stato emesso il decreto di
riconoscimento, tale periodo dovra' essere computato  nell'anzianita'
contributiva  in misura intera anziche' in quella ridotta al settanta
per cento oltre che per la determinazione dell'indennita' integrativa
speciale  sull'acconto  di  pensione  anche  per  l'applicazione  dei
coefficienti di riduzione.
  Da   parte  loro  le  direzioni  provinciali  del  Tesoro  dovranno
applicare  l'indennita'  integrativa  speciale  spettante,  calcolata
ovviamente in quarantesimi ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 29
gennaio  1983,  n.  17,  convertito con modificazioni, nella legge 25
marzo 1983,  n.  79,  lo  stesso  coefficiente  riduttivo  utilizzato
dall'ente, mettendo, quindi, in pagamento l'importo ridotto anche nel
caso  in  cui  detta riduzione debba operare sul minimo di L. 448.554
mensili, ancora in vigore per i collocati  a  riposo  con  anzianita'
inferiore a 20 anni.
  Per  quanto  riguarda,  poi,  i modelli di acconto sc 755/4 gia' in
possesso delle direzioni provinciali del  Tesoro,  detti  provinciali
uffici  ammetteranno  a  pagamento  le  pensioni  provvisorie  aventi
decorrenza dal 1 gennaio 1994, salvo recupero  delle  maggiori  somme
eventualmente  corrisposte.  A  loro  volta gli enti datori di lavoro
dovranno riesaminare i modelli sc 755/4, gia' inviati alle  direzioni
provinciali  del Tesoro, relativi a trattamenti provvisori decorrenti
dal 1 gennaio 1994 e quindi inviare obbligatoriamente  alle  medesime
Direzioni  provinciali  del  Tesoro apposita comunicazione recante la
conferma  della  liquidazione  gia'  effettuata  o  la  misura  della
riduzione da applicare ai sensi del comma 16.
  Da  ultimo,  non  e'  fuori luogo evidenziare la necessita' che gli
enti datori di lavoro, anche per  gli  aspetti  che  sono  stati  qui
analizzati,  si  attengano scrupolosamente, in sede di compilazione e
trasmissione dei modelli di acconto, alle indicazioni sopra fornite.
  Al riguardo e' opportuno rammentare la diretta responsabilita'  che
gli   stessi   enti   assumono  quali  ordinatori  primari  di  spesa
nell'erogazione, da parte delle competenti direzioni provinciali  del
Tesoro,  del trattamento provvisorio di pensione che, ove risulti, in
tutto o in parte, non dovuto sara' recuperato  a  carico  degli  enti
medesimi, salvo rivalsa verso l'interessato, ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso
in attuazione della legge n. 428 del 1985.
  La  presente  circolare  viene  diramata  d'intesa,  per  la  parte
relativa alla liquidazione dei trattamenti  provvisori  di  pensione,
con  la  Direzione  generale dei servizi periferici del Ministero del
tesoro.
                                                Il direttore: CERILLI