IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Ritenuto che per le formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187; Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa; Atteso che il procuratore generale della repubblica presso il tribunale di Agrigento, con nota del 23 novembre 1993, ha segnalato nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. di Agrigento, per l'avviamento delle nuove proce- dure automatizzate e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale; Decreta: Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1993 la mancata riscossione della I.E.T. per le formalita' che andavano eseguite entro tale data nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del P.R.A. di Agrigento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 1994 Il direttore generale: ROXAS