IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1987, n. 556;
  Visto   l'art.  7,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
  Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 2, e 23, comma 5,  della
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  62 del 15 marzo 1988, come modificato ed integrato dai
propri decreti 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107 del 9 maggio 1991; 18 febbraio 1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992; 4 agosto 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  185  del  7  agosto 1992 e 22 febbraio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993;
  Ritenuta l'esigenza di coordinare  ed  aggiornare  le  disposizioni
contenute  nel suddetto decreto, con le quali sono stati istituiti un
mercato telematico dei  titoli  di  Stato  e  garantiti  dallo  Stato
negoziati  a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a
termine su titoli di Stato;
  Ritenuta l'esigenza di integrare le medesime disposizioni, al  fine
di  promuovere  la  concorrenzialita'  e  l'efficacia complessiva del
mercato secondario dei titoli  di  Stato  e  garantiti  dallo  Stato,
nonche'  al fine di disciplinare le contrattazioni su varie categorie
di contratti uniformi a termine su titoli di Stato;
  Ritenuto altresi' di dover  individuare  i  soggetti  abilitati  ad
operare   nell'ambito   di   detti   mercati  in  modo  da  garantire
un'effettiva concorrenza ed  armonizzare  le  regole  di  accesso  ai
mercati medesimi ai principi dell'ordinamento comunitario;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di
Stato e garantiti dallo Stato,  individuati  ai  sensi  dell'art.  7,
lettera  d),  attraverso  circuito telematico, secondo le modalita' e
alle  condizioni  previste  dal  presente  decreto,   gli   operatori
interessati  sottoscrivono apposita convenzione a tempo indeterminato
a norma dell'art. 7.
  2. Possono aderire alla convenzione:
    a) la Banca d'Italia;
    b) le banche iscritte all'albo di cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
    c) le banche comunitarie e le banche extracomunitarie autorizzate
ai  sensi  dell'art.  16  dello stesso decreto legislativo n. 385 del
1993;
    d)  le  SIM  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di   cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
    e)  le  societa'  di  gestione  dei  fondi  comuni d'investimento
mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83,  gli  o.i.c.v.m.  di  cui
all'art.  10-  bis  della  stessa  legge,  nonche' le SICAV di cui al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
    f) le compagnie di assicurazione;
    g) le societa' con sede legale in Paesi della Comunita'  europea,
aventi  quale  oggetto sociale esclusivo o principale la negoziazione
in nome e per conto proprio di valori mobiliari, purche'  sottoposte,
nel  Paese  in  cui  hanno  sede, a forme di vigilanza equiparabili a
quelle cui sono sottoposte societa' della specie con sede  legale  in
Italia;
    h)  le  societa' con sede legale in Paesi estranei alla Comunita'
europea, aventi quale  oggetto  sociale  esclusivo  o  principale  la
negoziazione  in  nome  e  per  conto  proprio  di  valori mobiliari,
autorizzate, a condizione di reciprocita', dal Ministero del  tesoro,
sentita la Banca d'Italia.
  3. L'accertamento dell'equiparabilita' delle forme di vigilanza cui
sono  assoggettate le societa' di cui alla lettera g) nei Paesi della
Comunita' europea  in  cui  hanno  sede  e'  effettuato  dalla  Banca
d'Italia.