IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138; Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 2, e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, come modificato ed integrato dai propri decreti 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1991; 18 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992; 4 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1992 e 22 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993; Ritenuta l'esigenza di coordinare ed aggiornare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, con le quali sono stati istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato; Ritenuta l'esigenza di integrare le medesime disposizioni, al fine di promuovere la concorrenzialita' e l'efficacia complessiva del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, nonche' al fine di disciplinare le contrattazioni su varie categorie di contratti uniformi a termine su titoli di Stato; Ritenuto altresi' di dover individuare i soggetti abilitati ad operare nell'ambito di detti mercati in modo da garantire un'effettiva concorrenza ed armonizzare le regole di accesso ai mercati medesimi ai principi dell'ordinamento comunitario; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. 1. Per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, individuati ai sensi dell'art. 7, lettera d), attraverso circuito telematico, secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto, gli operatori interessati sottoscrivono apposita convenzione a tempo indeterminato a norma dell'art. 7. 2. Possono aderire alla convenzione: a) la Banca d'Italia; b) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; c) le banche comunitarie e le banche extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993; d) le SIM autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) le societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, gli o.i.c.v.m. di cui all'art. 10- bis della stessa legge, nonche' le SICAV di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) le compagnie di assicurazione; g) le societa' con sede legale in Paesi della Comunita' europea, aventi quale oggetto sociale esclusivo o principale la negoziazione in nome e per conto proprio di valori mobiliari, purche' sottoposte, nel Paese in cui hanno sede, a forme di vigilanza equiparabili a quelle cui sono sottoposte societa' della specie con sede legale in Italia; h) le societa' con sede legale in Paesi estranei alla Comunita' europea, aventi quale oggetto sociale esclusivo o principale la negoziazione in nome e per conto proprio di valori mobiliari, autorizzate, a condizione di reciprocita', dal Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia. 3. L'accertamento dell'equiparabilita' delle forme di vigilanza cui sono assoggettate le societa' di cui alla lettera g) nei Paesi della Comunita' europea in cui hanno sede e' effettuato dalla Banca d'Italia.