AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. Sanzioni in caso di violazioni commesse durante lo svolgimento della votazione 1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (a), e' sostituito dai seguenti: "In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (b), per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.".
(a) La legge n. 515/1993 reca la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Si trascrive il testo del comma 4 del relativo art. 15, inerente alle sanzioni per l'inosservanza di talune norme in materia elettorale, come sopra modificato: "In caso di violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'art. 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni". L'art. 6 della medesima legge cosi' recita: "Art. 6 (Divieto di sondaggi). - 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. 2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso; b) committente ed acquirenti; c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; d) domande rivolte; e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; f) criteri seguiti per l'individuazione del campione; g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio; h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati". (b) Si trascrive il primo comma dell'art. 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Cam- era dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957: "Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000". L'ammontare della pena pecuniaria e' stata cosi' aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.