AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
                   Sanzioni in caso di violazioni
           commesse durante lo svolgimento della votazione
  1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo  15  della  legge  10
dicembre  1993,  n.  515 (a), e' sostituito dai seguenti: "In caso di
violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa  fino
all'apertura  dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione
e l'editoria applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire
100  milioni  a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime
norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica
la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del  testo
unico  delle  leggi  recanti  norme  per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo  1957, n. 361 (b), per le turbative elettorali; il giudice, con
la sentenza di condanna, applica inoltre le  sanzioni  amministrative
pecuniarie.".
 
             (a)  La  legge  n.  515/1993  reca  la  disciplina delle
          campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
          e al Senato della Repubblica. Si  trascrive  il  testo  del
          comma  4  del  relativo art. 15, inerente alle sanzioni per
          l'inosservanza di talune norme in materia elettorale,  come
          sopra modificato: "In caso di violazione delle norme di cui
          all'art.  6,  comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi
          elettorali, il Garante per la radiodiffusione e  l'editoria
          applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100
          milioni a lire 1  miliardo.  Qualora  la  violazione  delle
          medesime  norme  sia  commessa durante lo svolgimento delle
          votazioni, si applica la pena detentiva prevista  dall'art.
          100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme
          per  la  elezione  della Camera dei deputati, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361,  per  le  turbative  elettorali;  il  giudice,  con la
          sentenza  di  condanna,   applica   inoltre   le   sanzioni
          amministrative  pecuniarie.    In caso di mancanza totale o
          parziale delle indicazioni di cui al comma 2  dello  stesso
          art.  6,  il  Garante  applica  la  sanzione amministrativa
          pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni".
             L'art. 6 della medesima legge cosi' recita:
             "Art. 6 (Divieto di sondaggi). - 1. Nei quindici  giorni
          precedenti  la  data  delle  elezioni  e fino alla chiusura
          delle operazioni di voto, e'  vietato  rendere  pubblici  o
          comunque  diffondere  i  risultati  di sondaggi demoscopici
          sull'esito delle elezioni  e  sugli  orientamenti  politici
          degli elettori.
             2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche
          parziali,  dei  sondaggi  per  le elezioni politiche devono
          essere accompagnate dalle seguenti  indicazioni  della  cui
          veridicita'  e'  responsabile  il  soggetto che realizza il
          sondaggio:
               a) soggetto che  ha  realizzato  il  sondaggio  e,  se
          realizzato  con  altri,  le  collaborazioni  di  cui  si e'
          avvalso;
               b) committente ed acquirenti;
               c) numero delle persone  interpellate  e  universo  di
          riferimento;
               d) domande rivolte;
               e)  percentuale  delle  persone  che  hanno risposto a
          ciascuna domanda;
               f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
               g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio;
               h)  metodo  di  raccolta  delle  informazioni   e   di
          elaborazione dei dati".
             (b)  Si trascrive il primo comma dell'art. 100 del testo
          unico delle leggi recanti norme per la elezione della  Cam-
          era   dei  deputati,  approvato  con  D.P.R.  n.  361/1957:
          "Chiunque, con minacce o con atti  di  violenza,  turba  il
          regolare  svolgimento  delle adunanze elettorali, impedisce
          il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo
          altera il risultato  della  votazione,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  due  a  cinque  anni e con la multa da lire
          600.000 a lire 4.000.000".
             L'ammontare  della  pena  pecuniaria  e'   stata   cosi'
          aggiornato  sulla  base  degli  aumenti  di  pena stabiliti
          dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art.
          113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.