IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  29  gennaio  1994,  n. 76, recante misure
urgenti in materia  di  rapporti  finanziari  con  la  Libia,  ed  in
particolare  l'art.  3  che  consente  di  disporre talune deroghe ai
divieti relativi a tali rapporti introdotti con l'art. 1  del  citato
decreto;
  Vista l'istanza con la quale la Confederazione italiana armatori ha
chiesto  che  i  vettori  marittimi  che  approdano  nei porti libici
possano sostenere le spese portuali;
  Sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio  con  l'estero,  che
hanno espresso parere favorevole;
                              Decreta:
  I  divieti  di  cui  all'art.  1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
gennaio 1994, n. 76, non  si  applicano  ai  pagamenti  eseguiti  dai
vettori  marittimi  italiani  in  connessione con l'approdo nei porti
libici di navi che  effettuano  trasporti  consentiti  dalle  vigenti
disposizioni.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 12 febbraio 1994
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               CIAMPI
                   Il Ministro degli affari esteri
                              ANDREATTA
                       Il Ministro del tesoro
                               BARUCCI
    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                               SAVONA
               Il Ministro del commercio con l'estero
                               BARATTA