IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio; Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986; Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio e' stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre marzo-aprile 1994 e' pari all'8,80%, sia per le operazioni fino a diciotto mesi, che per quelle oltre i diciotto mesi; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e' pari, per il bimestre marzo-aprile 1994, all'8,80%, sia per le operazioni fino a diciotto mesi, che per quelle oltre i diciotto mesi. In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1994, per le operazioni di cui sopra, e' pari al: 1) 10,05% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi; 2) 9,80% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi; 3) 9,80% per le operazioni oltre i diciotto mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO