IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e succes- sive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale e' stata fissata, per l'anno 1994, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attivita' di intermediazione; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre marzo- aprile 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e' pari all'11%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa e' pari, per il bimestre marzo-aprile 1994, all'11%. La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito e' pari: a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990; b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988; c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988. In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari: 1) al 12,30% per le operazioni di cui al punto a); 2) al 12,80% per le operazioni di cui al punto b); 3) al 12,90% per le operazioni di cui al punto c). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO