IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  novembre 1991, n. 393, recante
norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti  e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto   il   decreto   3  febbraio  1993,  n.  29,  concernente  la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il decreto ministeriale 20 luglio 1988, con il quale la SARP
- Societa' di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede
in  Milano,  e'  stata   autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa nei rami danni;
  Vista  l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta
SARP - Societa' di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a.,  ha
chiesto  l'autorizzazione  ad  estendere  l'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;
  Vista la lettera in data 13 ottobre 1993, n. 311907, con  la  quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato il proprio parere favorevole in
ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che
nella  seduta  del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  La  SARP  -  Societa'  di  assicurazione  dei  rischi delle persone
S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 febbraio 1994
                                         Il direttore generale: CINTI