Il MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991, 15 febbraio 1992 e 26 febbraio 1993 concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata; Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente l'esercizio sperimentale, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, al fine di stabilire un nuovo regime di operativita' delle medesime navi che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera; Considerato che, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, si stanno predisponendo gli adeguamenti tecnici per il potenziamento della rete VHF mediante l'istallazione di ripetitori in punti del territorio nazionale tali da consentire una copertura globale del mare Adriatico; Decreta: Art. 1. 1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera lo- cale puo' essere esercitata fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale e la pesca costiera ravvicinata puo' essere esercitata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa nazionale con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate.