Il MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22   giugno   1982,   concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  sicurezza per le navi abilitate
all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;
  Visto il  decreto  ministeriale  16  gennaio  1990,  prorogato  con
decreti  8  febbraio  1991,  15  febbraio  1992  e  26  febbraio 1993
concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali
esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata;
  Considerata l'opportunita' di prorogare  ulteriormente  l'esercizio
sperimentale,  per  il  periodo  di  un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino  a  una
distanza  di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata
fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, al fine di stabilire un
nuovo regime di operativita' delle medesime navi che  garantisca  una
migliore  salvaguardia  delle  risorse biologiche marine della fascia
costiera;
  Considerato che, ai fini della salvaguardia  della  vita  umana  in
mare,   si  stanno  predisponendo  gli  adeguamenti  tecnici  per  il
potenziamento della rete VHF mediante l'istallazione di ripetitori in
punti del territorio  nazionale  tali  da  consentire  una  copertura
globale del mare Adriatico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In via sperimentale e per un ulteriore periodo di un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera lo-
cale puo' essere esercitata fino a una distanza di  12  miglia  dalla
costa   nazionale   e  la  pesca  costiera  ravvicinata  puo'  essere
esercitata fino ad una distanza di 40 miglia  dalla  costa  nazionale
con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate.