Il MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 9 marzo 1992, n. 21539, con il
quale sono stati fissati criteri e modalita' per la  concessione  del
concorso  dello  Stato  sui  mutui  previsti dall'art. 2 della citata
legge n. 140/1992 ed e' stato previsto, tra l'altro,  il  termine  di
tre  mesi per portare a compimento le operazioni di stipula del mutuo
e il versamento del capitale sociale;
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1993, n. 81129, con il quale
il suddetto termine e' stato stabilito in  mesi  sei  dalla  data  di
rilascio del nulla-osta;
  Preso  atto  che  il Ministero ha rilasciato, i previsti nulla-osta
per la stipula dei mutui  da  parte  delle  cooperative,  ammesse  ai
benefici di cui alla richiamata legge n. 140/1992;
  Tenuto  conto  che  l'entrata  in  vigore del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" ha determinato per gli istituti  di  credito  difficolta'
procedurali  che  non consentono di rispettare il previsto termine di
mesi sei;
  Preso atto che il Ministero ha urgenza di concludere  le  procedure
di  approvazione  dei  contratti  di  mutuo,  assumendo i conseguenti
provvedimenti d'impegno entro e non oltre il 31 dicembre 1994;
  Ritenuto  quindi  opportuno  intervenire,  concedendo  una  proroga
generalizzata  dei tre mesi alle scadenze fissate dai nulla-osta gia'
emessi dal Ministero alla data del presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine di scadenza dei nulla-osta rilasciati dal Ministero alla
data del presente decreto ai sensi della legge n. 140 del 7  febbraio
1992 e' prorogato di mesi tre.