Il MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140; Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 1992, n. 21539, con il quale sono stati fissati criteri e modalita' per la concessione del concorso dello Stato sui mutui previsti dall'art. 2 della citata legge n. 140/1992 ed e' stato previsto, tra l'altro, il termine di tre mesi per portare a compimento le operazioni di stipula del mutuo e il versamento del capitale sociale; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1993, n. 81129, con il quale il suddetto termine e' stato stabilito in mesi sei dalla data di rilascio del nulla-osta; Preso atto che il Ministero ha rilasciato, i previsti nulla-osta per la stipula dei mutui da parte delle cooperative, ammesse ai benefici di cui alla richiamata legge n. 140/1992; Tenuto conto che l'entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ha determinato per gli istituti di credito difficolta' procedurali che non consentono di rispettare il previsto termine di mesi sei; Preso atto che il Ministero ha urgenza di concludere le procedure di approvazione dei contratti di mutuo, assumendo i conseguenti provvedimenti d'impegno entro e non oltre il 31 dicembre 1994; Ritenuto quindi opportuno intervenire, concedendo una proroga generalizzata dei tre mesi alle scadenze fissate dai nulla-osta gia' emessi dal Ministero alla data del presente decreto; Decreta: Art. 1. Il termine di scadenza dei nulla-osta rilasciati dal Ministero alla data del presente decreto ai sensi della legge n. 140 del 7 febbraio 1992 e' prorogato di mesi tre.