IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al trasporto di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988); Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia- Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990); Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria e' stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuati dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991); Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 relativo alla determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto di merci Italia-Austria per il periodo 10 giugno 1992-9 giugno 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992); Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1992 recante criteri di attribuzione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1992-93 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992); Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 recante criteri di attribuzione ed ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993); Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993); Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti e di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993); Tenuto conto delle disponibilita' di ecopunti appartenenti al contingente 1994; Decreta: Art. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che ai sensi dell'art. 3 del decreto dirigenziale 24 settembre 1993 hanno ottenuto una quota di ecopunti da utilizzare entro il 31 dicembre 1993, possono, entro il 25 marzo 1994 presentare istanza per ottenere per il 1994 un'assegnazione di ecopunti pari alla media di ecopunti utilizzati nel periodo 1 ottobre-31 dicembre 1993 moltiplicata per 10.