IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i
criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali,  al
trasporto  di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo 1988);
  Visto il decreto ministeriale 13 settembre  1990,  recante  criteri
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per l'autotrasporto Italia-
Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25  settembre
1990);
  Visto  il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto  internazionale  di
merci  tra  l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 1991);
  Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente  i  criteri
per    il   rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'autotrasporto
internazionale di merci  tra  Italia  ed  Austria  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991);
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  settembre  1991  con il quale
l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni
Austria e' stata ridotta  del  20%  rispetto  al  numero  dei  viaggi
regolarmente  effettuati  dalle  aziende  di trasporto nel periodo di
monitoraggio (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  4
ottobre 1991);
  Visto   il   decreto  ministeriale  7  maggio  1992  relativo  alla
determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle  autorizzazioni
per  l'autotrasporto di merci Italia-Austria per il periodo 10 giugno
1992-9 giugno  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  108
dell'11 maggio 1992);
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  agosto 1992 recante criteri di
attribuzione delle  autorizzazioni  al  trasporto  internazionale  di
merci  su  strada  tra  l'Italia  e l'Austria relativi al contingente
1992-93 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  184  del  6  agosto
1992);
 Visto  il  decreto  ministeriale  20  aprile 1993 recante criteri di
attribuzione ed ecopunti per il trasporto internazionale di merci  su
strada   tra  l'Italia  e  l'Austria  relativi  al  contingente  1993
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993);
  Visto il decreto dirigenziale  10  luglio  1993  recante  ulteriori
criteri  di  attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale
di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi  al  contingente
1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993);
  Visto  il  decreto dirigenziale 24 settembre 1993 recante ulteriori
criteri di attribuzione  di  ecopunti  e  di  autorizzazioni  per  il
trasporto  internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria
relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
229 del 29 settembre 1993);
  Tenuto  conto  delle  disponibilita'  di  ecopunti  appartenenti al
contingente 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che ai
sensi  dell'art.  3  del decreto dirigenziale 24 settembre 1993 hanno
ottenuto una quota di ecopunti da utilizzare  entro  il  31  dicembre
1993, possono, entro il 25 marzo 1994 presentare istanza per ottenere
per  il  1994 un'assegnazione di ecopunti pari alla media di ecopunti
utilizzati nel periodo 1 ottobre-31 dicembre  1993  moltiplicata  per
10.