A tutti i ministeri - Gabinetto - Direzione gen. affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'UNIONCAMERE All'ANIACAP Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alla agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Al Ministro per gli affari sociali Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Palazzo del Quirinale 1. PREMESSA. Si richiamano le precedenti direttive-circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 e n. 15/93 (prot. n. 13397/93.7.491) del 16 aprile 1993 concernenti l'argomento indicato in oggetto. Con la direttiva circolare n. 15/93 del 16 aprile 1993 e' stato illustrato, in particolare, che, in merito alla rappresentativita' sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nelle amministrazioni pubbliche, l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 (come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546) ha previsto che i relativi requisiti e modalita' di accertamento devono essere definiti "con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri" ("sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale"). Il comma 2 del richiamato art. 47 ha precisato, inoltre, che, "fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1", "restano in vigore e si applicano .. le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8". Alla luce delle suddette disposizioni, quindi, fino a quando non interverra' l'accordo ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 e fino a quando non interverranno, per quanto attiene alla contrattazione decentrata, le nuove disposizioni in materia che saranno definite "dalla contrattazione collettiva nazionale", come previsto dall'art. 45, comma 8, continua ad applicarsi, per espressa previsione legislativa - sia pure in via transitoria ed anche per le autonome separate aree di contrattazione per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale -, la disciplina vigente nel settore pubblico in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale. In applicazione delle riportate disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 29/1993 in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale nel settore pubblico, continua, pertanto, a rendersi necessario il ricorso alla normativa contenuta nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e nelle "conseguenti direttive"-circolari emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cui compete il predetto accertamento. 2. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ANNO 1993. Al fine di procedere all'aggiornamento dei dati sulla rappresentativita' delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego, le amministrazioni in indirizzo sono invitate a trasmettere, con ogni urgenza, i dati relativi alle variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1993, nella consistenza associativa delle confederazioni e organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego per quanto attiene, in riferimento a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni: alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale; alle adesioni ricevute in occasione di elezioni di membri sindacali nei procedimenti elettivi per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei consigli di amministrazione e negli organismi collegiali similari. Le amministrazioni in indirizzo sono invitate altresi' a comunicare le variazioni intervenute, nel corso dell'anno 1993, nella consistenza numerica: a) del personale dirigente (relativamente al quale l'art. 46, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ha previsto, per ciascun comparto di contrattazione collettiva una "autonoma separata area di contrattazione"); b) del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (relativamente al quale l'art. 46, comma 3, ha previsto una "apposita area di contrattazione"); c) del personale appartenente alle "specifiche tipologie professionali"; d) del personale appartenente alle "specifiche articolazioni settoriali" di cui alle lettere C) e D) del punto b) del paragrafo 3) della citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991; e) di tutto il rimanente personale interessato. A chiarimento di quanto gia' indicato con le direttive-circolari richiamate in oggetto, si precisa che la ricognizione delle deleghe in parola deve riferirsi all'anno 1993 e deve essere effettuata in relazione alla situazione risultante al 31 gennaio 1994, in quanto a tale data sono state registrate tutte le variazioni intervenute nel corso del predetto anno 1993. I predetti dati dovranno essere trasmessi entro il 15 giugno 1994. Al fine di facilitare la trasmissione dei dati in precedenza richiamati, si allegano alla presente direttiva-circolare le schede che dovranno essere compilate e che le amministrazioni in indirizzo dovranno restituire, con ogni urgenza, e comunque nei termini di cui sopra, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI. Per una corretta compilazione delle schede, si richiama l'attenzione delle amministrazioni su quanto segue: a) ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale; b) la scheda contrassegnata dalla lettera D1) deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale; c) la scheda contrassegnata dalla lettera D2) deve contenere solo i dati relativi al personale dirigenziale; d) la scheda contrassegnata dalla letetra D3) deve contenere solo i dati relativi al personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche "articolazioni settoriali" nell'ambito dei comparti "aziende autonome" e "regioni-enti locali"; e) la scheda contrassegnata dalla lettera D4) deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente a "particolari categorie" con specificita' professionale; f) la scheda contrassegnata dalla lettera D5) deve contenere solo i dati relativi al personale di qualifica dirigenziale appartenente a "specifiche tipologie professionali"; g) la scheda contrassegnata dalla lettera D) si riferisce a tutto il rimanente personale interessato, con esclusione quindi del personale indicato nelle precedenti lettere b), c), d), e) ed f); h) le schede relative al personale appartenente al Comparto "universita'" devono contenere dati separati, rispettivamente per il personale docente, non docente, ricercatore, dirigente e restante personale. Le schede dovranno essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alle schede D1), D2), D3), D4) e D5), il numero del rispettivo personale interessato. Si precisa inoltre che i dati relativi alle deleghe per la ritenuta dei contributi sindacali devono essere esclusivamente numerici e non devono rappresentare, quindi, elementi identificativi del personale delegante. Si raccomanda la stretta osservanza della suddetta modalita' a tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza. 4. TRASMISSIONE DELLE SCHEDE COMPILATE. Si richiama la particolare attenzione sul rispetto del citato termine del 15 giungo 1994, tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha necessita' di avere costantemente aggiornati i dati in argomento, in quanto i criteri ed i parametri contenuti nelle citate direttive- circolari dell'11 marzo 1991 e del 16 aprile 1993 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita' sindacale", atteso "che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi". Si mette in particolare evidenza che entro lo stesso termine del 15 giugno 1994, ai sensi dell'art. 8, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni in indirizzo "sono tenute" ad inviare i dati richiesti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono. L'avvenuta comunicazione dei dati alle Confederazioni ed alle organizzazioni sindacali risultera' dalle suindicate schede D), D1), D2), D3), D4) e D5), sulle quali dovra' essere annotato in calce che le stesse sono state contestualmente inviate alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono. In proposito si ritiene opportuno richiamare alla attenzione delle amministrazioni che la comunicazione dei dati alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento di un disposto normativo, risponde alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle relazioni sindacali. Infatti - come evidenziato anche nelle direttive-circolari indicate in oggetto - il porre le confederazioni e le organizzazioni sindacali in condizione di conoscere gli elementi per l'accertamento della maggiore rapresentativita' permette alle confederazioni ed organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare - documentando appositamente - alle amministrazioni in indirizzo gli eventuali errori od omissioni che, ove accertati, determineranno da parte di tali amministrazioni le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. 5. NOTIZIE RICHIESTE AI SINDACATI. Le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di giugno 1994, le eventuali variazioni intervenute - con riferimento all'anno precedente - pe quanto attiene: a) all'atto costitutivo; b) allo statuto attualmente vigente; c) alla struttura organizzativa; d) alla elencazione delle sedi associative, distinte per comparto, per categorie e per territorio; e) al numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni, distinte per comparto e per amministrazioni di appartenenza; f) alle adesioni ricevute ed al rapporto con il numero complessivo dei votanti in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinte per comparto e per amministrazioni. La comunicazione delle notizie richieste potra' essere effettuata da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali compilando le allegate schede A1), A2), B) e C), predisposte per consentire una tenuta costantemente aggiornata del "repertorio" delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti. * * * Fino a quando non saranno definite - ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - nuove modalita' e regole per l'accertamento della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego e fino a quando non sara' data applicazione - per quanto concerne la contrattazione collettiva decentrata - a quanto previsto dall'art. 45, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, le amministrazioni interessate procederanno direttamente ad individuare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede locale nei termini indicati nella richiamata direttiva- circolare dell'11 marzo 1991. Tale individuazione va effettuata dalle predette amministrazioni in base ai dati in loro possesso, che sono stati comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con le modalita' indicate nella presente direttiva-circolare. I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra indicati. Il Ministro: CASSESE