Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche: all'art. 40, comma 1, lettera a), dove e' scritto: " a) le parole 'entro quindici giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta giorni'", si legga: " a) le parole 'quindici giorni' sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: 'trenta giorni'"; all'art. 60, comma 1, lettera c), dove e' scritto: " .. all'articolo 129, comma 5 ..", si legga: " .. all'articolo 129, comma 2 .."; all'art. 65, comma 1, lettera c), dove e' scritto: " c) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'del luogo di residenza,'", si legga: " c) al comma 4 le parole : 'Trascorsi trenta giorni ' sono sostituite dalle seguenti : 'Trascorso un mese ' e sono aggiunte, in fine, le seguenti: 'del luogo di residenza.'"; all'art. 67, comma 1, lettera d), dove e' scritto: " d) al comma 4, la parola: 'trenta' e' sostituita dalla seguente: 'quarantacinque'.", si legga: " d) al comma 4 le parole: 'comma 3' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 2' e la parola: 'trenta' e' sostituita dalla seguente: 'quarantacinque'."; all'art. 85, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: " c) al comma 10 le parole 'dell'articolo 167, comma 10' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 167, comma 9'."; di conseguenza, alla fine del testo della lettera b) dello stesso comma 1, il segno di interpunzione "punto" e' sostituito con il "punto e virgola"; all'art. 89, comma 1, lettera a), che ha sostituito l'art. 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dove e' scritto: "1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: .. classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 3, ..", si legga: "1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: .. classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, .."; all'art. 120, comma 1, dove e' scritto: "4. Il cancelliere del giudice .. ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nel comma 1.", si legga: "4. Il cancelliere del giudice .. ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.".