IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 9-quater della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianita' in favore dei dipendenti dei partiti politici; Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento; Vista la comunicazione, ricevuta in data 21 dicembre 1993, con la quale la segreteria nazionale della Democrazia cristiana ha trasmesso gli elenchi dei soggetti che hanno esercitato la facolta' di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianita', con allegate le domande dei lavoratori stessi; Viste le dichiarazioni di responsabilita' rilasciate dalla Democrazia cristiana a corredo delle singole domande di prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze dei lavoratori interessati; Decreta: Con decorrenza 1 febbraio 1994 sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianita' i soggetti di cui agli elenchi allegati, che formano parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 1994 Il Ministro: GIUGNI