IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 9-quater della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio  1993,
n.  148,  nella  parte  in cui prevede il pensionamento anticipato di
anzianita' in favore dei dipendenti dei partiti politici;
  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195,  recante:  "Contributo  dello
Stato   al   finanziamento   dei   partiti  politici",  e  successive
modificazioni, che individua i partiti che  possono  beneficiare  del
prepensionamento;
  Vista  la  comunicazione,  ricevuta in data 18 gennaio 1994, con la
quale la segreteria nazionale del Partito  repubblicano  italiano  ha
trasmesso  l'elenco  dei soggetti che hanno esercitato la facolta' di
accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianita',  con
allegate le domande dei lavoratori stessi;
  Viste  le  dichiarazioni  di responsabilita' rilasciate dal Partito
repubblicano  italiano   a   corredo   delle   singole   domande   di
prepensionamento,  dalle  quali  risulta  l'esistenza e la durata del
rapporto  di  lavoro   alle   proprie   dipendenze   dei   lavoratori
interessati;
                              Decreta:
  Con  decorrenza  1  febbraio  1994  sono  ammessi a beneficiare del
trattamento di pensione anticipata di anzianita' i  soggetti  di  cui
all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto,
previo   accertamento,   da   parte   dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale,  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 febbraio 1994
                                                  Il Ministro: GIUGNI