IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 35, 36 e 38, della legge 14 marzo 1981, n. 219 ed, in particolare, gli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, concernenti, rispettivamente, la predisposizione, attuazione e finanziamento dei piani regionali di sviluppo da realizzarsi mediante programmi pluriennali di interventi; Vista la propria deliberazione del 2 maggio 1985 con la quale sono stati approvati i programmi triennali di intervento 1985-87 delle regioni Campania e Basilicata, proposti, rispettivamente, dal Consiglio regionale della Basilicata e, per la Campania, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 80/84, essendo la regione Campania decaduta dalla facolta' di proposta per l'inutile trascorrere del termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 80/84; Vista, altresi', la propria deliberazione 30 dicembre 1992, con la quale, nell'assegnare alla regione Campania la residua somma di 135 miliardi stanziati con la legge finanziaria 1990 (n. 407/89) si e' fatta riserva di approvare l'aggiornamento del programma triennale a seguito di puntuale esame della proposta all'uopo formulata dalla giunta regionale della Campania e sulla quale ha deliberato, con modificazioni, il consiglio regionale della Campania in data 22 gennaio 1993; Ritenuto che la proposta di revisione del programma triennale formulata dalla regione Campania non appare commisurabile a definiti indirizzi di sviluppo e di assetto territoriale nel tempo espressi dalla regione e, pertanto, essa non risulta compatibile con i criteri e con gli obiettivi della normativa di riferimento e che, in ogni caso, si rende indispensabile una riconsiderazione dell'impostazione e dei contenuti del programma alla luce del tempo trascorso dal suo avvio; Visto, tra l'altro, che l'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione, stabilisce che il CIPE riesamini i programmi di interventi previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutivita' dei singoli progetti, di confermarne le priorita' e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili con facolta' di revoca e di riassegnazione dei finanziamenti; Considerato che la Campania e' caratterizzata da una situazione di crisi dell'apparato produttivo particolarmente grave, specialmente per i rilevanti effetti sui livelli di disoccupazione, mediamente oltre il 22%, tali da richiedere urgenti e mirate azioni da parte dell'intervento pubblico, per cui appare urgente ed indispensabile provvedere al piu' celere riavvio dell'attuazione del programma triennale ex lege n. 80/84, il quale, piu' direttamente finalizzato ad obiettivi di sviluppo, concorra anche a valorizzare le iniziative volte a far fronte alle riconosciute, maggiori situazioni di crisi produttiva ed occupazionale esistenti nell'area regionale; Tenuto conto, altresi', delle intese di programma sottoscritte dalla regione Campania e dai Ministri interessati, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per lo sviluppo dell'occupazione, volte ad attivare interventi urgenti per fare fronte alle situazioni di maggiore emergenza occupazionale e dell'apparato produttivo in Campania; Sentito il Presidente della giunta regionale della Campania, all'uopo chiamato a partecipare alla seduta di questo Comitato; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Gli interventi compresi nel programma triennale 1985-87 della regione Campania non risultanti attuati o in corso sono sospesi ai fini della verifica della rispettiva fattibilita' e della revisione e aggiornamento complessivo del programma stesso. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Campania, entro novanta giorni dalla presente deliberazione, presenta al CIPE la proposta di revisione complessiva e di aggiornamento del programma triennale di interventi 1985-87 da attuare nel triennio 1994-96 in base ai criteri ed alle direttive e obiettivi di seguito indicati. 3. La revisione e l'aggiornamento, sono improntati ai seguenti criteri: della diretta riconnessione delle azioni da attivare ai prioritari indirizzi di sviluppo economico e sociale riconosciuti a suo tempo come tali in sede regionale e della attuabilita' degli interventi entro l'arco triennale di riferimento. 4. In particolare, la revisione del programma triennale, nell'assicurare il massimo riscontro alle istanze di sviluppo regionale, con riferimento agli indirizzi in tal senso espressi dalla regione Campania per settori ed ambiti territoriali richiamati al successivo punto 6, tiene conto (a) del tempo trascorso e dell'evoluzione subita dal contesto sociale ed economico-territoriale di riferimento, anche per effetto delle stesse iniziative della ricostruzione post-terremoto; (b) della completezza ed unitarieta' degli interventi; (c) della diretta misurabilita' dei loro effetti economico-sociali; (d) della efficienza della azione amministrativa dei vari soggetti istituzionali interessati. Nel quadro di tali direttive l'iniziativa di rilancio del processo di sviluppo regionale deve in special modo armonizzarsi con l'esigenza di (e) offrire immediate risposte ai piu' rilevanti aspetti della particolare situazione di crisi produttiva ed occupazionale della regione. 5. Il programma triennale 1994-96 si articola in azioni di intervento, anche costituite da un complesso di attivita' e/o opere, dirette ad uno specifico obiettivo tecnicamente ed economicamente valutabile con riferimento alle finalita' ed all'articolazione del programma stesso. La relativa proposta da sottoporre al CIPE ai sensi del precedente punto 2 indica i contenuti delle singole azioni, i soggetti interessati e il soggetto responsabile dell'attuazione, l'ammontare di massima della spesa di parte pubblica occorrente alla loro attuazione. 6. Il programma triennale 1994-96 di interventi nella regione Campania, di cui alla legge n. 80/84, e' articolato in azioni direttamente commisurate ai seguenti indirizzi ed obiettivi prioritari dello sviluppo regionale: riequilibrio economico-territoriale, nelle sue essenziali componenti del decongestionamento della conurbazione costiera e dello sviluppo delle aree interne; in questo ambito si pongono con maggior rilievo, nelle aree disastrate dal sisma, quello della integrazione territoriale e funzionalizzazione dei collegamenti con i nuovi nuclei di insediamento industriale; nelle aree interne appenniniche, quello della rottura delle residue condizioni di isolamento; nell'area metropolitana di Napoli, la razionalizzazione del sistema di mobilita' e della riqualificazione dei principali servizi pubblici; salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, che appare prioritariamente perseguibile attraverso gli interventi piu' urgenti di bonifica e riqualificazione delle aree degli insediamenti industriali dismessi o in via di dismissione e la dismissione degli impianti a maggiore rischio ambientale; il riassetto gestionale dei maggiori impianti di depurazione, anche al fine della economica utilizzazione delle acque restituite; il riordino funzionale del sistema degli approvvigionamenti idrici nell'area conurbata costiera e l'integrazione delle infrastrutture acquedottistiche nelle aree interne; l'avvio a realizzazione del sistema regionale di parchi naturali ed ambientali; valorizzazione delle risorse localizzate, che comprende in particolare: il recupero dell'agricoltura ad un ruolo piu' significativo nell'equilibrio economico regionale, con speciale riferimento al riordino delle produzioni orticole e frutticole; al potenziamento e razionalizzazione dell'irrigazione regionale attraverso la estensione delle risorse irrigue nelle aree collinari interne, l'introduzione della irrigazione di soccorso nei bacini montani, l'ammodernamento dell'irrigazione nelle pianure costiere; la riqualificazione ed il rilancio dell'offerta turistica, essenzialmente incentrata sulla realizzazione di mete attrezzate alternative alle tradizionali mete di concentrazione dell'offerta turistica, atte ad orientare la domanda del turismo di escursione e del tempo libero; sul potenziamento dei porti turistici, in raccordo con il riordino del sistema degli approdi; sulla realizzazione delle attrezzature complementari alle strutture ricettive e sull'ampliamento dell'offerta turistica al complesso delle risorse ambientali fruibili nelle aree di piu' antico sviluppo turistico della penisola sorrentina e della costiera amalfitana di cui alla legge regionale n. 35/1987; sostegno dell'apparato produttivo industriale esistente, con particolare riferimento al rafforzamento delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane, che riguarda innanzitutto, nelle aree disastrate, il recupero di funzionalita' ed il sostegno degli insediamenti industriali di recente costituzione; nelle altre aree regionali, l'attuazione di progetti per il sostegno e/o la riconversione delle piccole e medie industrie dell'indotto dei maggiori comparti industriali in crisi; il sostegno e la promozione mercantile delle strutture produttive tipiche nel comparto agro-alimentare e degli altri comparti rilevanti per il ruolo assolto nell'assetto produttivo ed occupazionale della regione; innesco di nuove occasioni di sviluppo produttivo capaci di determinare nuove occasioni di investimento e di occupazione concernenti essenzialmente il rilancio dei centri di ricerca applicata nei settori aerospaziale ed agro-alimentare, nonche', in particolare, l'avvio a realizzazione dei parchi scientifici e tecnologici. 7. I progetti e/o i programmi operativi delle azioni programmatiche sono presentati dai soggetti responsabili, per il tramite della regione Campania, al Ministro del bilancio e della programmazione economica il quale, sentito il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici nei casi opportuni, li propone al CIPE per l'assegnazione del finanziamento occorrente, anche coordinando i singoli progetti con altri interventi a valere sui programmi per lo sviluppo delle aree depresse e quelli oggetto di cofinanziamento comunitario. Nell'ambito delle risorse riprogrammabili ai sensi del precedente punto 2 una quota non superiore al 2,5% e' riservata ai costi di predisposizione dei progetti e/o programmi operativi degli interventi. 8. Il CIPE provvede all'assegnazione dei finanziamenti alle singole azioni di intervento sulla base dei relativi progetti e/o programmi operativi, tenuto conto della loro congruenza tecnico-economica e della loro funzionalita' rispetto agli obiettivi di riferimento. Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al precedente punto 2 il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede, altresi', alla erogazione della residua quota finanziaria di cui alla deliberazione CIPE del 30 dicembre 1992. 9. All'attuazione dei progetti puo' procedersi mediante accordi tra i soggetti pubblici interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero tra i soggetti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 10. La realizzazione di opere e' in ogni caso subordinata alla determinazione ed attivazione del soggetto competente ad assicurarne la gestione con la relativa disciplina. 11. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede alla costituzione, presso la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, di un comitato tecnico di coordinamento per l'attuazione della presente deliberazione, al quale partecipano funzionari all'uopo designati dalla regione Campania. Per il programma nel suo complesso e per ciascuna azione il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il presidente della giunta regionale della Campania, adotta idonee iniziative per assicurare il sistematico monitoraggio e controllo dell'attuazione. Roma, 28 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 19