IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'art. 21, comma 4; Vista la propria direttiva in data 11 ottobre 1993 ai commissari di Governo, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1993, recante la delega di funzioni per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali al Ministro senza portafoglio prof. Livio Paladin; Ritenuta la necessita' di determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario; D'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. 1. Gli uffici dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario comprendono, di norma, i seguenti uffici: A) Ufficio gabinetto. B) Ufficio per gli affari legislativi e giuridici. C) Ufficio per gli affari del coordinamento amministrativo. D) Ufficio per gli affari amministrativo-contabili. 2. In relazione alle reali esigenze di singole realta' territoriali che richiedano un assetto organizzativo meno articolato di quello previsto dal precedente comma 1, con successivi decreti, da adottarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, possono essere determinate, per gruppi omogenei di commissariati, diverse strutture organizzative degli uffici. 3. Gli uffici indicati nei precedenti commi si articolano in servizi, costituiti con decreto del commissario del Governo. Con il medesimo atto le competenze degli uffici sono ripartite tra i servizi, informandone il Dipartimento per gli affari regionali.