IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'art. 21, comma 4;
  Vista la propria direttiva in data 11 ottobre 1993 ai commissari di
Governo, emanata ai sensi dell'art.  13,  comma  1,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1993, recante la  delega
di  funzioni  per  il coordinamento delle politiche comunitarie e per
gli affari  regionali  al  Ministro  senza  portafoglio  prof.  Livio
Paladin;
  Ritenuta la necessita' di determinare l'organizzazione degli uffici
dei commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario;
  D'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli uffici dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto
ordinario comprendono, di norma, i seguenti uffici:
    A) Ufficio gabinetto.
    B) Ufficio per gli affari legislativi e giuridici.
    C) Ufficio per gli affari del coordinamento amministrativo.
    D) Ufficio per gli affari amministrativo-contabili.
  2. In relazione alle reali esigenze di singole realta' territoriali
che  richiedano  un  assetto  organizzativo meno articolato di quello
previsto dal precedente comma 1, con successivi decreti, da adottarsi
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con  il  Ministro
dell'interno,  possono  essere  determinate,  per  gruppi omogenei di
commissariati, diverse strutture organizzative degli uffici.
  3. Gli uffici  indicati  nei  precedenti  commi  si  articolano  in
servizi,  costituiti  con decreto del commissario del Governo. Con il
medesimo atto  le  competenze  degli  uffici  sono  ripartite  tra  i
servizi, informandone il Dipartimento per gli affari regionali.