Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992
n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento
della denominazione di origine controllata del vino "Piemonte", gia'
riconosciuta come indicazione geografica con decreto ministeriale 16
luglio 1988, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento,
proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto
ministeriale - il testo del disciplinare di produzione di cui
trattasi come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Direzione generale della produzione agricola, Divisione
VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione
del vino a denominazione di origine controllata "Piemonte"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Piemonte", e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita da una
delle seguenti specificazioni di vitigno:
Barbera;
Bonarda;
Dolcetto;
Brachetto;
Cortese;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
Chardonnay,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente
possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a
bacca di colore analogo, non aromatici, inseriti nella
classificazione "raccomandati" e "autorizzati" delle singole province
di appartenenza.
La denominazione di origine controllata "Piemonte Moscato"
"Piemonte Moscato passito" e "Piemonte Moscato passito liquoroso" e'
riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno
Moscato b. per il 100%.
Art. 3
Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la
denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita da una delle
specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone
rispettivamente indicate:
"Piemonte Barbera", "Piemonte Dolcetto", "Piemonte Cortese",
"Piemonte Pinot Bianco", "Piemonte Pinot Grigio", "Piemonte Pinot
Nero", "Piemonte Chardonnay" e "Piemonte Bonarda":
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano
Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monf., Avolasca, Basaluzzo,
Bassignana, Belforte Monf., Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno,
Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino,
Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto,
Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monf., Casalnoceto,
Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar
Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli,
Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte,
Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato,
Cremolino, Cuccaro Monf., Denice, Francavilla Bisio, Frascaro,
Frassinello Monf., Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi,
Grognardo, Lerma, Lu Monf., Malvicino, Masio, Melazzo, Merana,
Mirabello Monf., Molare, Mombello Monf., Momperone, Moncestino,
Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro
d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco,
Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo,
Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monf., Ovada, Ozzano, Paderna,
Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi,
Pomaro Monf., Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo,
Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone,
Roccagrimalda, Rosignano Monf., Sala Monf., San Cristoforo, San
Giorgio Monf., San Salvatore Monf., Sant'Agata Fossili, Sardigliano,
Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano
d'Orba, Solonghello, Spigno Monf., Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi,
Tagliolo Monf., Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville,
Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monf., Viguzzolo, Villadeati,
Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo,
Volpeglino.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Albugnano,
Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti,
Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti,
Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli,
Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze,
Castagnole Monf., Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero,
Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo
Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo,
Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio,
Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione,
Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato,
Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile,
Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti,
Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo,
Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco T.se,
Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro
d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza
Monf., Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti,
Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco
d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta
Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi,
San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito,
Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole,
Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti,
Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo,
Vinchio.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre,
Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi',
Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia,
Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito,
Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione
Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone,
Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana,
Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone,
Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice,
Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi',
Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese,
Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie,
Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone,
Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca
Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto
Belbo, San Michele Mondovi', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano
Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe,
Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo
Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte;
"Piemonte Moscato" "Piemonte Moscato passito" "Piemonte Moscato
passito liquoroso" e "Piemonte Brachetto":
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel
Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo
Bormida, Cavatore, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara
Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Strevi, Terzo, Visone,
Trisobbio, Roccagrimalda.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Asti, Bruno, Bubbio,
Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel
Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero,
Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino,
Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida,
Montabone, Nizza Monf., Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San
Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime,
Agliano, Castelnuovo Calcea, Cortiglione, Montegrosso d'Asti, Vinchio
d'Asti.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo,
Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango,
Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba,
Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Piemonte" con le
specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini
a D.O.C. del Piemonte rispettivamente indicati, sempreche'
rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:
"Piemonte Barbera":
vini a D.O.C.: Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Barbera
d'Alba, Colli Tortonesi Barbera, Gabiano, Rubino di Cantavenna.
"Piemonte Dolcetto":
vini a D.O.C.: Dolcetto d'Asti, Dolcetto d'Acqui, Dolcetto
d'Ovada, Dolcetto d'Alba, Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto di
Dogliani, Dolcetto delle Langhe Monregalesi.
"Piemonte Cortese":
vini a D.O.C.: Cortese dell'Alto Monferrato, Cortese di Gavi,
Colli Tortonesi Cortese.
"Piemonte Brachetto":
vino a D.O.C.: Brachetto d'Acqui.
"Piemonte Moscato", "Piemonte Moscato passito", "Piemonte Moscato
passito liquoroso":
vino a D.O.C.: Moscato d'Asti, Loazzolo.
E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui
al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve,
effettuare rivendicazioni anche per piu' denominazioni di origine per
uve provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di piu' rivendicazioni di denominazioni di origine,
riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso
vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potra'
superare il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai
disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di
giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di
fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera)
ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e/o
quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le
seguenti:
Titolo
alcolometrico
Resa volumico
uva minimo
Vini q.li/Ha naturale
___ ___ ___
Piemonte Barbera 110 10,5% Vol.
Piemonte Dolcetto 100 10% Vol.
Piemonte Cortese 115 9,5% Vol.
Piemonte Pinot bianco 110 9,5% Vol.
Piemonte Pinot grigio 110 9,5% Vol.
Piemonte Pinot nero 100 10% Vol.
Piemonte Chardonnay 110 9,5% Vol.
Piemonte Brachetto 90 10% Vol.
Piemonte Bonarda 110 10% Vol.
Piemonte Moscato 115 10% Vol.
Piemonte Moscato passito e passito
liquoroso 60 12,5% Vol.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo
stabilito dal presente disciplinare di produzione.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine
controllata Piemonte devono essere le seguenti:
Resa/max.
Vini uva vino
___ ___
Piemonte Barbera 70%
Piemonte Dolcetto 70%
Piemonte Cortese 70%
Piemonte Pinot bianco 70%
Piemonte Pinot grigio 70%
Piemonte Pinot nero 70%
Piemonte Chardonnay 70%
Piemonte Brachetto 70%
Piemonte Bonarda 70%
Piemonte Moscato 75%
Piemonte Moscato passito e passito liquoroso 50%
Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla D.O.C.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" senza altra
specificazione e' riservata al vino spumante ottenuto con mosti o
vini a D.O.C. o atti ad essere designati con le D.O.C.
(esclusivamente vinificati in bianco) seguenti: Piemonte Cortese,
Piemonte Chardonnay, Piemonte Pinot nero, Piemonte Pinot grigio,
Piemonte Pinot bianco, Piemonte Barbera, da soli o congiuntamente.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" con le
specificazioni "Cortese", "Chardonnay", "Pinot bianco", "Pinot
grigio" e "Pinot nero", puo' essere utilizzata per designare i vini
spumanti ottenuti con i rispettivi vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero, e' ammesso il sinonimo Pinot.
Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti
gli spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" con
le specificazioni "Pinot-Chardonnay" e "Chardonnay-Pinot" puo' essere
utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza
dei rispettivi vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa
di quello indicato per primo.
La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti di cui al
presente disciplinare, deve essere effettuata con il metodo della
fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione
di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla
produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del
territorio della regione Piemonte.
I vini a denominazione di origine controllata "Piemonte Moscato
passito" e "Piemonte Moscato passito liquoroso" devono essere
sottoposti ad un periodo di affinamento non inferiore ad un anno a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Art. 6.
I vini di cui agli articoli 2 e 5 all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Piemonte Barbera":
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace;
titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
"Piemonte Dolcetto":
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo
armonico;
titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
"Piemonte Brachetto":
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al
rosato;
odore: caratteristico con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce, talvolta frizzante;
titolo alc. vol. tot. min.: 11%, di cui svolto almeno 6%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
"Piemonte Cortese":
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, secco, talvolta frizzante;
titolo alc. vol. tot. min.: 10%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.
"Piemonte Pinot bianco":
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: fresco, secco, fine, armonico;
titolo alc. vol. tot. min.: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.
"Piemonte Pinot grigio":
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: fresco, secco, armonico;
titolo alc. vol. tot. min.: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.
"Piemonte Pinot nero":
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: marcato e caratteristico, delicato;
sapore: gradevole, vellutato, leggermente amarognolo;
titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
"Piemonte Chardonnay":
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
Odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;
titolo alc. vol. tot. min.: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.
"Piemonte" (spumante):
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alc. vol. tot. min.: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
"Piemonte Bonarda":
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: secco, amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta
vivace o frizzante;
titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
"Piemonte Moscato":
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dall'aroma caratteristico, talvolta frizzante;
titolo alc. vol. tot. min.: 10%, di cui svolti almeno 5,5% e non
oltre 7%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.
"Piemonte Moscato passito":
colore: giallo oro, tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico
dell'uva moscato;
sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico;
titolo alc. vol. tot. min.: 15,5%, di cui almeno 11% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr./litro;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
"Piemonte Moscato passito liquoroso":
colore: giallo oro, tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: intenso, complesso, etereo, sentore muschiato
caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, pieno, armonico, aromatico;
titolo alc. vol. tot. min.: 18,5%, di cui almeno 14% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr./litro;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata, con l'esclusione
dei vini spumanti di cui all'art. 5 per i quali valgono le norme
comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
E' altresi' vietato, anche per i vini spumanti, l'impiego di
indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, zone, e localita' comprese nelle zone delimitate nel precedente
art. 3, nonche' l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Per i vini di cui agli articoli 2 e 5 la designazione "Piemonte",
immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine
controllata" dovra' precedere immediatamente, in etichetta, la
specificazione relativa al vitigno e dovra' essere riportata a
caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a
quelli utilizzati per indicare il vitigno.
Il vino a D.O.C. "Piemonte Moscato" con una pressione in bottiglia
superiore a 1 bar e sino a 2,5 bar deve rispondere alla normativa dei
vini frizzanti e deve recare in etichetta dopo la designazione la
scritta "vino frizzante" o "frizzante".
Il vino a D.O.C. "Piemonte Moscato", rispondente alle
caratteristiche del presente disciplinare, puo' essere immesso al
consumo dal 1 novembre successivo alla vendemmia di produzione.
I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine
controllata "Piemonte", di cui all'art. 2, possono utilizzare in
etichetta l'indicazione "Novello", secondo la vigente normativa per i
vini Novelli.
Fatta eccezione per i vini spumanti, sulle bottiglie o altri
recipienti contenenti il vino a D.O.C. "Piemonte" deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Il vino a D.O.C. "Piemonte Moscato" deve essere immesso al consumo
in recipienti di vetro corrispondenti ai tipi previsti alle norme
comunitarie e nazionali e chiuso, nella tipologia "frizzante", con
tappo di sughero non a fungo.
Art. 9.
La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati puo'
stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle
uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve anche in
vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi
della denominazione di origine controllata "Piemonte".