IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  4  della  legge 30 giugno 1989, n. 244, concernente:
"Conversione in legge  del  decreto-legge  2  maggio  1989,  n.  157,
recante   disposizioni   per   il   funzionamento  provvisorio  delle
commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.  Disposizioni
sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli
uffici elettorali di sezione".
  Visto  l'art.  39  della  legge  24  gennaio  1979, n. 18, recante:
"Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo";
  Visto l'art. 1 della legge  13  marzo  1980,  n.  70,  concernente:
"Determinazione  degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e
delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione";
  Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117,  recante:  "Norme
per  l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali
di sezione";
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  4  febbraio  1994,   n.   88,
concernente: "Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della
competizione elettorale";
  Vista   la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica
relativa alla variazione risultante tra la media  dei  numeri  indici
dell'anno   1990   e   quella   dell'anno   1993  delle  retribuzioni
contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;
  Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento e'
pari a 9,9%;
  Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1991, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  57 del 9 marzo 1992, con il quale sono stati
determinati, per il triennio aprile 1991-marzo 1994, gli  onorari  da
corrispondere  ai  membri  dei  seggi  elettorali  in occasione delle
elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   Per   il  triennio  marzo  1994-marzo  1997,  gli  onorari  da
corrispondere dal capo dell'ufficio consolare  al  presidente  ed  ai
componenti  degli  uffici  elettorali  di sezione istituiti nei Paesi
membri  della  Comunita'  europea  in  occasione  dell'elezione   dei
rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento europeo, sono aggiornati,
rispettivamente, in L. 257.000  e  in  L.  220.000,  al  lordo  delle
ritenute di legge.
  2.  Nel  caso  di contemporaneo svolgimento delle predette elezioni
con altra consultazione elettorale,  gli  onorari  di  cui  al  comma
precedente  sono  maggiorati,  rispettivamente,  di  L.  66.000  e L.
44.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 8 marzo 1994
                              SCALFARO
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 97