IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni; Visti gli articoli 9 e seguenti della legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 233 del 3 maggio 1989; Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, relativamente all'accertamento sulla realizzazione di investimenti di importo inferiore a lire 1 miliardo, ammessi ad usufruire delle agevolazioni di cui al citato testo unico n. 218 del 1978; Considerata la necessita' di provvedere all'emanazione del decreto, previsto dal citato art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, al fine di definire le modalita' di accertamento dei predetti investimenti; Decreta: Art. 1. L'accertamento sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva dei benefici relativi a progetti di investimento di importo complessivo inferiore a lire 1 miliardo (al netto dei costi relativi al terreno e/o alle scorte), e' effettuato sulla base della relazione e della documentazione finale che gli istituti di credito e le societa' di leasing trasmettono, a seguito dell'ultimazionedel progetto, in base alle vigenti convenzioni, stipulate con la sopressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Ai fini del predetto accertamento, inoltre, l'impresa beneficiaria deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite gli istituti di credito o le societa' di leasing, le dichiarazioni, di cui al successivo art. 2 rese dal legale rappresentante della stessa e sottoscritte anche dal presidente del collegio sindacale, qualora esista.