IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni;
  Visti gli articoli 9 e seguenti della legge 1 marzo 1986, n. 64;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno n. 233 del 3 maggio 1989;
  Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale  3
maggio 1989, n. 233;
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n.  95,
relativamente all'accertamento sulla realizzazione di investimenti di
importo  inferiore  a  lire  1  miliardo,  ammessi ad usufruire delle
agevolazioni di cui al citato testo unico n. 218 del 1978;
  Considerata la necessita' di provvedere all'emanazione del decreto,
previsto dal citato art. 5, comma 5,  del  decreto-legge  7  dicembre
1993,  n.  506,  al fine di definire le modalita' di accertamento dei
predetti investimenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'accertamento  sulla  realizzazione  degli  investimenti  e  sulla
sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  per la concessione
definitiva dei  benefici  relativi  a  progetti  di  investimento  di
importo  complessivo  inferiore a lire 1 miliardo (al netto dei costi
relativi al terreno e/o alle scorte), e' effettuato sulla base  della
relazione e della documentazione finale che gli istituti di credito e
le  societa'  di  leasing  trasmettono, a seguito dell'ultimazionedel
progetto, in base alle vigenti convenzioni, stipulate con la sopressa
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
  Ai fini del predetto accertamento, inoltre, l'impresa  beneficiaria
deve   trasmettere  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, tramite gli istituti di credito o  le  societa'  di
leasing,  le  dichiarazioni,  di  cui  al  successivo art. 2 rese dal
legale  rappresentante  della  stessa  e   sottoscritte   anche   dal
presidente del collegio sindacale, qualora esista.