Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcontrol, con sede in Funo di Argelato (Bologna) e stabilimento in Funo di Argelato (Bologna), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati costruzioni ferroviarie e meccaniche, con sede in Milano e stabilimento in Mozzate (Como), per il periodo dal 12 gennaio 1994 al 14 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siver, con sede in Abbiategrasso (Milano) e stabilimento in Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 6 agosto 1993 al 5 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hachen, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento in Bollate (Milano), per il periodo dal 27 novembre 1993 al 26 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonderia Paduano, con sede in Caserta e unita' in Caserta, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1993 al 1 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Chiesa, con sede in Pogliano Milanese (Milano) e stabilimento in Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dal 29 luglio 1991 al 28 gennaio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P. Italiana, con sede in Milano e unita' in Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Picena legnami, con sede in Colli del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' in Colli del Tronto (Ascoli Piceno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cold Warm, con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Sant'Agata, con sede in Solofra (Avellino) e unita' in Solofra (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 aprile 1993 al 29 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Ferno, con sede in Ferno (Varese) e stabilimento in Somma Lombarda (Varese), per il periodo dal 10 ottobre 1992 al 9 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. KK Imballaggi, con sede in Lesmo (Milano) e unita' in Lesmo (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1993 al 26 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teleflex italiana, con sede in Milano e unita' in Masate (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1993 al 20 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castor, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unita' in Cassano Magnago (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 luglio 1993 al 15 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montei, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 26 ottobre 1991 al 25 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kinghino, con sede in Rovereto (Trento) e unita' in (Trento), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 novembre 1993 al 23 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.E., con sede in Manzano (Udine) e unita' in Annone Veneto (Venezia), Manzano (Udine), Moimacco (Udine) e S. Quirino (Pordenone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Daniela "La Jeunesse", con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 aprile 1993 al 27 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Avino confezioni, con sede in Boscotrecase (Napoli) e unita' in Boscotrecase (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Green Line, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unita' in Casalnuovo (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 agosto 1993 al 24 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Canavese, con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino) e unita' in Borgofranco d'Ivrea (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1993 al 26 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia e unita' in Foggia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 settembre 1993 al 23 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valpa sistemi di produzione, con sede in Leini' (Torino) e unita' in Grugliasco (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1993 al 20 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettro Sud, con sede in Torrecuso (Benevento) e stabilimento in Benevento, per il periodo dal 27 maggio 1993 al 25 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Germano Pellegatta, con sede in Castellanza (Varese) e unita' in Castellanza (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 giugno 1993 al 24 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Blu Maran, con sede in Filottrano (Ancona) e unita' in Filottrano (Ancona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.P. Divani e Poltrone, con sede in Meda (Milano) e unita' in Meda (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio 1993 al 23 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.E.T., con sede in Taranto e unita' in Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecme Motors, con sede in Frosinone e unita' in Ferentino (Frosinone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 agosto 1991 al 28 febbraio 1992. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13341/10. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 marzo 1992 all'8 marzo 1992. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13341/11. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' ulteriormente prorogata dal 9 marzo 1992 al 30 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Continental, con sede in Milano e sede amministrativa di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e unita' di Lavinio Scalo Anzio (Roma), per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mediacom, con sede in Ravina (Trento) e unita' di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telegest, con sede in Ravina (Trento) e unita' di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Tecnomasio gia' ABB Trazione S.r.l., con sede in Milano e uffici di Milano, Roma e Vado Ligure (Savona), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Bari e Andria (Bari), Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, per il periodo dal 19 dicembre 1992 al 18 giugno 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13423 del 6 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 giugno 1993 al 9 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - Divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.